Volontario e rapporto di lavoro: precisazioni sul regime di incompatibilità


Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sull’incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro.

Il Codice del Terzo settore sancisce il principio della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, prevedendo altresì una deroga limitata alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano.
Tale previsione fa riferimento a qualsiasi rapporto di lavoro e ricomprende anche le entità tramite le quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario.
Il volontario si caratterizza per la libera scelta, la personalità, spontaneità, gratuità e per l’assenza di finalità di lucro, neanche indirette; inoltre, l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, vietando altresì rimborsi spese di tipo forfetario.
Il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale. Peraltro, si intende assicurare una tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche sopra delineate della volontarietà.
Le disposizioni in parola devono essere poste in relazione con la profilazione organizzativa in cui ciascuna delle entità componenti di una struttura complessa come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello sono caratterizzati, anche sotto il profilo statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa (Nota 10 marzo 2022, n. 4011).

Superamento del periodo di comporto e nesso causale tra assenze ed infortunio


Per detrarre l’assenza per malattia dal periodo di comporto non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale ma è necessario che in relazione ad essa sussista una responsabilità del datore di lavoro (Corte di Cassazione – ordinanza 04 marzo 2022, n. 7247).

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, all’ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c., comprensiva di impedimenti dovuti a cause di lavoro computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel cit. art. 2110 c.c., la cui determinazione è da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all’uso o all’equità.
Non è sufficiente, perché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.
La Corte ha anche affermato che I’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
In particolare è stato ritenuto che gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette “nominate”, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra quest’ultimo e il danno; nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette “innominate”, la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli “standards” di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.
Riguardo al caso di specie, la Corte di Cassazione ha precisato che l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata. Pertanto, le assenze del lavoratore dovute a malattia connessa a specifici fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di lavoro sono collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.
Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c.., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.


GUARDIE AI FUOCHI: firmata la stesura del nuovo CCNL



Sottoscritta il 28/2/2022, tra ANGAF e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, la stesura definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti ed i soci delle Società e/o Cooperative di vigilanza antincendio che decorre dall’1/1/2021 e scadrà il 31/12/2023


Le parti, come convenuto nel precedente accordo del 21/12/2022, e dopo la convocazione di una commissione di lavoro, il 28 febbraio 2022, hanno sottoscritto l’elaborazione del nuovo testo contrattuale per i dipendenti ed i soci delle Società e/o Cooperative di vigilanza antincendio (Guardie ai fuochi).


Minimi contrattuali (Art. 52)
Nel nuovo CCNL sono state riportate le tabelle con i minimi retributivi da erogare alle seguenti scadenze:






































Livello

Mimimi Tabellari dall’1/1/2022

Mimimi Tabellari dall’1/1/2023

Mimimi Tabellari dall’1/7/2023

1.917,03 1.961,26 1.990,75
1.776,28 1.817,27 1.844,59
1.572,10 1.608,37 1.632,55
1.433,47 1.466,55 1.488,60
1.364,71 1.396,20 1.417,19
1.300,19 1.330,19 1.350,19
1.230,35 1.258,74 1.277,67


Elemento di garanzia salariale (Art. 52)
In riferimento all’accordo del 21/12/2021 a recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo Gennaio 2021-Dicembre 2021, sarà erogata a tutti i lavoratori in servizio alla data del presente accordo una “indennità di garanzia salariale” pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) lordi con le seguenti modalità:
– euro 250,00 lordi con le competenze di gennaio 2022
– euro 200,00 lordi con le competenze di maggio 2022.
Tale indennità una tantum non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale, sarà riproporzionata per quei lavoratori con contratto di lavoro part-time, calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022.


Retribuzione (Art. 22)
– Per i Lavoratori delle società che operano all’interno dei porti
La retribuzione sarà corrisposta mensilmente fermo restando che il lavoro prestato sarà compensato in base ai giorni ed alle ore lavorate.
A riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
1. Ai lavoratori che nel corso del mese hanno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro comprese ferie, festività di cui all’art. 26, per congedo matrimoniale, per riposi o altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata la corrispondente retribuzione del relativo mese di cui al 1° comma lettere a e b del presente articolo.
2. Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale verranno retribuite solo le ore effettivamente lavorate.
Detta retribuzione, dall’1/1/2022 non potrà essere inferiore a n. 19 turni mensili e dall’1/1/2023 non potrà essere inferiore a n. 20 turni mensili, per i quali sarà garantita la normale retribuzione.
La garanzia retributiva minima  mensile, in caso di ferie, festività retribuite, permessi retribuiti, infortunio e malattia (in questi casi da intendersi al netto dei primi tre giorni), concorrerà fino al raggiungimento dei turni mensili.
Eventuali giorni di sciopero ridurranno in pari percentuale la garanzia retributiva minima mensile.
I lavoratori saranno avviati in servizio ripartendo la distribuzione dei turni ordinari mensili in modo egualitario tra i dipendenti. Resta inteso che il lavoratore matura per intero TFR, ferie, 13ma e 14ma.
– Per tutti gli altri lavoratori
La retribuzione mensile è comunque garantita in modo integrale fatte salve esclusivamente le eventuali assenze ingiustificate.

Istruzioni operative dell’Inps sul fondo di solidarietà servizi ambientali


Si forniscono indicazioni sulle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali.


Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni:
– assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;
– prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
– assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo;
– alla stipula di apposite convenzioni anche con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi Fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione europea.


Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo.
Alle prestazioni ordinarie e integrative sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti, di imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.


L’Inps ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo dei servizi ambientali. La procedura guida l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento richiesto, all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al successivo colloquio con il “Sistema Unico” per il rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento della prestazione.
All’atto della ricezione delle istanze di accesso alle prestazioni ordinarie garantite dal Fondo, le Strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:
– la completezza della domanda;
– l’appartenenza del settore al campo di applicazione del Fondo;
– la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
– la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
– il rispetto dei termini di presentazione della domanda.
Inoltre, per l’assegno di integrazione salariale dovrà essere verificata anche l’integrabilità della causale.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Struttura territorialmente competente predisporrà la relazione con la proposta di delibera per l’invio alla Direzione generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo erogabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.
Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione generale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle Strutture territoriali (Circolare Inps 7 marzo 2022, n. 37).

Contributo ai genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità – Indicazioni operative

L’INPS, con circolare 10 marzo 2022, n. 39, fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda per il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità, introdotto dall’art. 1, commi 365 e 366, della L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021)

Con il decreto interministeriale del 12/10/2021, sono state emanate le disposizioni attuative dell’art. 1, commi 365 e 366, della L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto un contributo mensile in favore dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Con la presente circolare, l’Inps fornisce  le istruzioni necessarie alla presentazione e alla gestione delle relative domande.


Ambito di applicazione
La legge ha previsto un contributo mensile, fino alla misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Ai fini che qui interessano, si intende per:
“nuclei familiari monoparentali”: nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
“genitore disoccupato”: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
“genitore monoreddito”: individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione;
 “figlio/i”: i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d’età o maggiori d’età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento).


Requisiti del soggetto richiedente
La domanda per ottenere il contributo mensile può essere presentata dal genitore che risulti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) sia residente in Italia;
b) disponga di un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, si calcola l’ISEE minorenni;
c) sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;
d) sia parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Con riferimento alla lettera c), per la valutazione del reddito del genitore disoccupato o monoreddito non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.
Relativamente a quanto previsto al punto d):
– sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro;
– il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano


Presentazione della domanda
La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
– portale web, utilizzando l’apposito servizio on line sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.


Le domande prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti e dei requisiti autocertificati, nonché le domande presentate fuori dai termini sopra indicati, saranno considerate inammissibili.


Gestione delle domande e verifica dei requisiti
Acquisita la domanda, l’INPS verifica il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo economico in oggetto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche.


Misura del beneficio e modalità di erogazione
In caso di accoglimento della domanda, il contributo sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.
Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:
– 300 euro mensili, nel caso di due figli;
– 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.
L’INPS provvederà al pagamento del contributo nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.
Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN.
Il pagamento del beneficio decorre entro novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande. Nel primo pagamento, disposto con riferimento all’anno di presentazione della domanda, saranno erogate anche le mensilità maturate fino a quel momento.
Solo ed esclusivamente per le domande presentate nell’anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021, attestando, per quest’ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti. L’istruttoria delle domande di competenza dell’anno 2021 verrà completata comunque entro l’anno 2022; entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.
Per gli anni 2021 e 2022 sarà possibile presentare la domanda fino al 31 marzo 2022.


Decadenza e sospensione del beneficio
L’erogazione del contributo si interrompe in caso di decadenza per la perdita di uno dei requisiti richiesti, e in particolare, al verificarsi dei seguenti eventi:
– decesso del figlio;
– decesso del richiedente;
– decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
– affidamento del figlio a terzi.
Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei citati requisiti o è avvenuto uno degli eventi sopra descritti. Accertata la perdita del requisito, l’INPS provvederà alla revoca immediata del  contributo, fermo restando l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e le sanzioni previste a legislazione vigente.
Inoltre, nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

Premio di risultato per le imprese artigiane edili venete

Siglato il 3/2/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la FENEAL-UIL regionale del Veneto, la FILCA-CISL regionale del Veneto, la FILLEA-CGIL regionale del Veneto, l’accordo regionale premio di risultato per i dipendenti delle imprese artigiane e delle pmi edili ed affini del Veneto.

La disciplina sui premi di risultato si applica a tutte le imprese edili artigiane e PMI comunque applicanti il vigente CCNL Edilizia Artigiani e PMI e il relativo CIRL Veneto.
Le imprese che intendano individuare uno o più indicatori aziendali legati all’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai fini del riconoscimento ai lavoratori di premi di risultato di ammontare variabile in relazione agli stessi parametri, dovranno inviare ai dipendenti una comunicazione (sulla base di quanto richiesto nell’allegato 1) con i seguenti elementi:
– il numero dei dipendenti;
– il periodo di riferimento (che dovrà risultare congruo ai fini dell’incremento degli indicatori individuati);
– gli indicatori al raggiungimento dei quali riconoscere il premio aziendale;
– l’ammontare del premio (che dovrà risultare variabile rispetto al risultato), la sua composizione e le modalità di corresponsione;
– l’importo del premio sarà corrisposto in misura proporzionale all’orario di lavoro del dipendente nel periodo di maturazione e conteggiato in 12 esimi dell’ammontare totale in caso di assunzione in corso del periodo di maturazione.
Il presente accordo ha validità a decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2023 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da inoltrare entro 90 giorni dalla scadenza.

Danno alla salute da malattia professionale: la prova a carico del lavoratore


Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.


Veniva accolta in primo grado la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro ai fini dell’accertamento della responsabilità in capo alla stessa nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a lui causati dall’essere stato addetto all’esecuzione di mansioni usuranti, all’esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici senza che parte datoriale fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una loro corretta valutazione e impartisse la formazione specifica a prevenirli.
Accogliendo l’appello della società la Corte, in riforma della pronuncia di primo grado rigettava, invece, la domanda del dipendente.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dal lavoratore, cassava la decisione di secondo grado che aveva erroneamente posto a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte della datrice di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche, evidenziando che il lavoratore, invece, era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell’ambiente di lavoro, tuttavia restava a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure esigibili in concreto.
Decidendo sul caso di specie la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, il solo onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e, una volta che il lavoratore abbia fornito tale prova, spetterà al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Corte di Cassazione, Sentenza 03 marzo 2022, n. 7058).

Novità dal Fondo nazionale di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato

Il Fondo nazionale di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA), ha pubblicato un aggiornamento relativo alla presentazione per le domande per il 2021 e 2022.

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, garantisce con decorrenza 1 gennaio 2022 le prestazioni di sostegno al reddito. La scadenza di presentazione per le domande retroattive di gennaio, febbraio e marzo 2022 viene indicata nel 31 marzo 2022.
E’ invece tassativa per le domande del 2021 la scadenza del 31 marzo 2022. Ooltre tale data la presentazione sarà comunque consentita e gestita secondo le vigenti modalità). La firma sull’accordo sindacale può essere successiva alla data d’inizio della sospensione.
Su www.fondofsba.it “il Sistema SINAWEB è in fase di adeguamento, pertanto nei prossimi giorni sarà data comunicazione circa l’effettiva possibilità di presentazione delle richieste”.
Tra le novità, FSBA ha stabilito che l’accordo sindacale dev’essere relativo al mese di competenza, con durata pari ai giorni del mese, pertanto in caso di ulteriore necessità relativa ad un’altra mensilità dev’essere sottoscritto un nuovo accordo sindacale. Le effettive giornate di utilizzo saranno dichiarate attraverso la procedura di rendicontazione delle assenze, anch’essa con suddivisone mensile.in pratica, quindi, ogni accordo dovrà avere una durata massima di un mese e non si potrà fare un accordo “passante” ad esempio dalla metà di un mese alla metà del mese successivo.
L’accordo sindacale viene generato dal Sistema SINAWEB a seguito dell’inserimento delle informazioni all’interno della procedura di presentazione delle domande. In base alle modalità definite da ciascun Ente bilaterale regionale, in fase di stampa dell’accordo, il Sistema proporrà eventuale documentazione integrativa da compilare.


Istruzioni Inps sulla pensione anticipata


Si forniscono indicazioni sul diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.


La legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 87, lett. a), L. n. 234/2021), nell’integrare la disciplina relativa alla pensione “quota 100” prevede che “i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo”.
Pertanto, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra. Il requisito anagrafico di 64 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
Le disposizioni della legge di bilancio in esame coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022, con particolare riferimento:
– alla facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS;
– al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui;
– alla disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;
– all’applicabilità, per il personale del comparto Scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Si applica ai soggetti che maturano 38 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
– tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
– sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Dunque, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.


Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022, per la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo alle predette date, al ricorrere delle condizioni previste.
La natura sperimentale della norma che ha introdotto la pensione “quota 100”, nonché i nuovi requisiti da perfezionare entro l’anno 2022 precludono la possibilità di maturare i prescritti requisiti al di fuori del relativo periodo di riferimento.
Resta salva la facoltà di avvalersi, oltre detto periodo, di istituti che consentono la maturazione degli stessi requisiti entro il predetto periodo di riferimento, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di riscatto o il relativo pagamento, ai fini del conseguimento della pensione successivamente al suindicato periodo, ferme restando tuttavia le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (Circolare Inps 8 marzo 2022, n. 38).


Permessi assistenza familiari disabili nelle unioni civili e convivenze di fatto


Alla luce della normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria l’Inps ha rivisto il proprio orientamento sul riconoscimento dei permessi di assistenza ai familiari disabili nell’ambito delle unioni civili e delle convivenze di fatto, prevedendo l’applicazione dei benefici anche in relazione ai parenti dell’altra parte dell’unione civile. (Circolare 7 marzo 2022, n. 36).

In conseguenza del mutato orientamento fedele a principi antidiscriminatori, l’Inps ha fornito istruzioni operative finalizzate al riconoscimento ai lavoratori dipendenti del settore privato dei permessi e del congedo straordinario per assistenza ai familiari disabili nell’ambito delle unioni civili in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione, precisando che l’estensione non è applicabile alle convivenze di fatto.

PERMESSI L. N. 104/1992

La legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate prevede il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave.
Tali permessi possono essere fruiti anche:
– dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
– dal convivente di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente.
In particolare, fermo restando il principio del referente unico, il diritto ad usufruire di tali permessi, per assistere il disabile in situazione di gravità, può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Ai fini del riconoscimento dei permessi, dunque, l’Inps riconosce la sussistenza del rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione.
Ne deriva che, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito.
Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.
Resta fermo il rispetto del grado di affinità normativamente previsto.


Al contrario, il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi in questione unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.


Ai fini della valutazione della spettanza del diritto ai permessi, l’Inps osserva che mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.
Per la qualificazione di “convivente” deve farsi riferimento alla definizione di “convivenza di fatto”, in base alla quale “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” e accertata sulla base della dichiarazione anagrafica.
Per la qualificazione di “parte dell’unione civile”, deve farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.


Trattandosi in entrambi i casi di dati detenuti da altra pubblica Amministrazione, ai fini della concessione del diritto è sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto. Sarà cura dell’Inps provvedere all’espletamento dei controlli.

CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42, CO. 5, D.LGS N. 151/2001

Il Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità stabilisce la concessione di un congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave accertata, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che degrada dal coniuge fino ai parenti e agli affini di terzo grado.
L’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del beneficio in parola.
La tutela del congedo straordinario non è prevista, invece, in favore del convivente di fatto.


Dunque, è possibile usufruire del congedo secondo il seguente ordine di priorità:
1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.


Anche con riferimento al congedo straordinario, il diritto per i lavoratori del settore privato va riconosciuto all’unito civilmente oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente dell’unito.
Allo stesso modo i parenti di una parte dell’unione civile hanno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.
Resta fermo il limite del terzo grado di affinità e il requisito della convivenza con l’affine disabile grave da assistere.


Ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in argomento, si rinvia a quanto evidenziato nel paragrafo precedente in merito alla qualificazione di parte dell’unione civile.