Edilizia Artigianato Toscana: firmato il rinnovo



Siglato il 4/3/2022, tra la CNA COSTRUZIONI Toscana, la CONFARTIGIANATO EDILIZIA Toscana, la CASARTIGIANI Toscana e la FENEALUIL Toscana, la FLLCA-CISL Toscana, la FILLEA CGIL Toscana, l’accordo di rinnovo del CIRL per le impresa artigiane e le Piccole e Medie Impresa industriali della Toscana che applicano II CCNL sottoscritto dalle stesse organizzazioni.


Prestazioni extracontrattuali


Al fine di migliorare e qualificare ulteriormente le risposte che la CERT riesce ad erogare agli operai iscritti, si condivide di inserire nuove prestazioni a favore dei lavoratori.
Le parti condividono i seguenti ambiti di intervento su cui la CERT dovrà definire regolamenti e modalità:
– rimborso del 730/dichiarazione a fronte della presentazione di una fattura fino ad un massimo di 30 Euro, tale contributo sarà garantito per servizi prestati presso CAF di CGIL, CISL e UIL attraverso un’apposita convenzione con la Cert
– Premio giovani/premio inserimento già in essere: riconosciuto ai lavoratori di età compresa tra 15 ed il compimento del 30° anno di età sarà portato a 900 euro;
– Contributo per nascita o adozione figlio/a, il lavoratore avrà diritto ad un contributo di 500 euro da richiedersi entro 6 mesi dalla nascita/adozione del figlio/a.
– Si condivide Inoltre il riconoscimento delle ore versate in altre casse edili della Toscana per il raggiungimento dei diritto alle prestazioni che prevedono tale condizione, compreso il conteggio sulla maturazione del diritto al vestiario.
– Prestazioni sanitarie: si conferma l’accordo delle Parti Sociali che Integra le prestazioni sanitarie di Sanedil con quelle previste in Cert e sarà prorogato, per la durata del CIRL; Le .Parti dovranno riformulare il regolamento, in assenza di accordo sarà prorogato quello in essere.
– A supporto di quanto condiviso il Fondo Prestazioni Aggiuntive sarà incrementato con l’aggiunta di 50.000 euro attingendo dalie riserve APES. Tale fondo sarà utilizzato a copertura delle prestazioni sanitarie, dei rimborso 730 e del premio giovani fino a concorrenza.
Nel caso di mancanza di copertura le Parti si troveranno per trovare le dovute soluzioni. Ad eventuale esaurimento del Fondo la prestazioni non sanitarie rientreranno nella copertura prevista per le Prestazioni Extracontrattuali nel contributo Gestione CERT.


Premialità alle imprese


Le Parti sociali territoriali condividono la necessita che la CERT intervenga con una misura allo scopo di valorizzare quelle Imprese che rispettano e Investono sulla legalità, regolarità, sicurezza, per questo stabiliscono un “Bonus Premiali, a favore delle imprese, da Imputare all‘1,05 del contributo come previsto dal CCNL. Il vantaggio consiste nel rimborso del contributo alla CERT fino allo 0,50%. Le Parti sociali, entro e non oltre il 30/4/2022, costruiranno un regolamento per dare attuazione al “Bonus Premialità”.


Fondo giovani


Le parti condividono di implementare il fondo Incentivo all’occupazione con 50.000 Euro attingendo dal Fondo carenza malattia non più movimentato.
Le risorse aggiuntive, e quelle che eventualmente renderà disponibili la Regione, saranno utili a favorire la qualificazione ulteriore dei lavoratori giovani secondo i requisiti e i criteri previsti nel regolamento nazionale. Il finanziamento aggiuntivo è destinato infatti a quelle Imprese che rientrano nel requisiti previsti dal regolamento nazionale ma che in aggiunta destinano i nuovi assunti a corsi di formazione professionalizzante, così come previsto presso gli Enti Bilaterali con il conseguente passaggio di qualifica almeno al 3° o che assumono/stabilizzano lavoratori dal 3° livello. Il contributo, in questi casi passa da 600 (previsto dagli accordi nazionali) a 1500 Euro.


Vestiario


Dall’1/3/2022 l’aliquota dei vestiario passerà allo 0,50%.


RLST/SLC


In applicazione degli accordi sottoscritti da tutte le Parti Sociali costituenti la CERT e condiviso l’obiettivo di consolidare e valorizzare II ruolo strategico degli RLST per la diffusione della sicurezza in un settore a rischio, a partire dall’1/3/2022 l’aliquota dedicata sarà dello 0,20 della massa salari versata.


Prevedi


L’aumento della quota mensile fissa a carico delle imprese è Incrementata di 3 Euro ad ogni livella a partire dal mese di marzo 2022 come previsto all’art. 18 (parta economica) dei presente CIRL, per le solo Imprese iscritte In CERT, sarà coperta fino a concorrenza, per il periodo in cui restano iscritte e solo per i lavoratori attivi, col Fondo Riserva Prevedi/Fondapi presente in CERT.


Indennità di Mensa


Gli importi per ogni ora di effettivo lavoro relativi all’Indennità sostitutiva mensa e pasto caldo sono stati rivalutati a decorrere dall’1/3/2022 secondo gli importi seguenti:
– indennità sostitutiva mensa Euro 0,60
– Concorso aziendale per Pasto Caldo in Cantiere Euro 7,14
– Concorso aziendale per Pasto in Trattoria Euro 10,00


Indennità di Trasporto


Gli importi orari relativi all’indennità di trasporto sono stati rivalutati a decorrere dall’1/3/2022 a:
– Euro 0,23 per ogni ora di effettivo lavoro.


Indennità di guida


Le Parti condividono che a partire dall’1/3/2022 sarà riconosciuta un’Indennità per la guida di automezzi in aggiunta alla trasferta per chi guida mezzi per trasporto persone pari a:
– da 0 a 30 km Euro 0,50 non frazionabile per ora di guida
– da 30 a 60 Km Euro 1 non frazionabile per ora di guida
– da 61 Km e oltre Euro 2 non frazionabile per ora di guida


Indennità di reperibilità


La reperibili è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale li lavoratore è rintracciabile dall’Azienda fuori dall’orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l’erogazione di un determinato periodo di servizio con presenza di esigenze non programmate di lavoro. L’indennità di reperibilità è concessa per gli operai e gli impiegati che acconsentono alla richiesta per scritto del datore di lavoro di essere reperibili anche al di fuori dell’orario di lavoro normalmente praticato all’Impresa, quale richiamata dal CCNL L’Indennità di reperibilità sarà riconosciuta nella misura di 15 euro giornaliere.


Elemento variabile della retribuzione (EVR)


In applicazione da quanto stabilito dall’art. 15 del vigente CCNL, nella Regione Toscana viene confermato l’Istituto dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) da calcolarsi sui minimi di paga base In vigore alla data dell’1/2/2020.
L’EVR avrà validità a partire dal mese di luglio 2022.


Fino al 30/6/2022 avrà validità l’accordo di verifica EVR sottoscritto dalle parti in data 10/5/2021.


EVR Importi anno 2022/23
























Livelli OP/IMP

Paga Base dall’1/2/2020

108,29
94,77
78,96
73,15
68,41
60,47
52,82

Pubblicate le tabelle retributive del CCNL Moda- Chimica Ceramica – Pmi



Pubblicate le tabelle retributive relative al CCNL per i dipendenti della piccola e media industria Moda- Chimica Ceramica- Decorazione piastrelle in Terzo Fuoco


Le parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi da riparametrarsi sui diversi livelli di inquadramento per i lavoratori addetti:
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda – Calzature – Pelli e cuoio – Occhiali – Giocattoli – Penne, spazzole e pennelli;
– Alla Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro;
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.


Settore tessile abbigliamento – Moda































































Livelli

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

8 2.189,30 2.215,37 2.241,44 2.293,58
7 2.068,42 2.093,01 2.117,60 2.166,78
6 1.938,53 1.961,49 1.984,45 2.030,37
5 1.816,58 1.838,21 1.859,84 1.903,10
4 1.719,83 1.740,28 1.760,73 1.801,63
3 bis 1.681,29 1.701,29 1.721,29 1.761,29
3 1.642,79 1.662,34 1.681,89 1.720,99
2 bis 1.595,78 1.614,74 1.633,70 1.671,62
2 1.556,54 1.575,06 1.593,58 1.630,62
1 1.246,97 1.261,79 1.276,61 1.306,24


Settore calzature


 































































Livelli

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

8 2.199,70 2.225,87 2.252,04 2.304,38
7 2.043,75 2.068,06 2.092,37 2.140,99
6 1.887,03 1.909,48 1.931,93 1.976,83
5 1.793,31 1.814,65 1.835,99 1.878,66
4 1.720,14 1.740,60 1.761,06 1.801,99
3 bis 1.681,29 1.701,29 1.721,29 1.761,29
3 1.642,76 1.662,30 1.681,84 1.720,93
2 bis 1.595,87 1.614,85 1.633,83 1.671,80
2 1.556,51 1.575,02 1.593,53 1.630,55
1 1.246,58 1.261,41 1.276,24 1.305,90


Settore pelli e cuoio













































Livelli

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

6 2.088,06 2.113,33 2.138,60 2.189,14
5 1.891,20 1.914,09 1.936,98 1.982,76
4S 1.768,71 1.790,12 1.811,53 1.854,35
4 1.721,64 1.742,48 1.763,32 1.805,00
3 1.652,46 1.672,46 1.692,46 1.732,46
2 1.566,11 1.585,06 1.604,01 1.641,91
1 1.248,02 1.263,12 1.278,22 1.308,43


Settore occhiali













































Livelli

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

6 2.136,69 2.162,60 2.188,51 2.240,33
5 1.948,54 1.972,17 1.995,80 2.043,06
4S 1.804,76 1.826,65 1.848,54 1.892,32
4 1.726,20 1.747,14 1.768,08 1.809,95
3 1.649,01 1.669,01 1.689,01 1.729,01
2 1.557,92 1.576,82 1.595,72 1.633,51
1 1.247,00 1.262,13 1.277,26 1.307,52


Settore Giocattoli



















































Livelli

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

7 2.144,60 2.170,43 2.196,26 2.247,92
6 1.982,42 2.006,29 2.030,16 2.077,90
5 1.883,65 1.906,34 1.929,03 1.974,41
4S 1.779,30 1.800,73 1.822,16 1.865,02
4 1.736,25 1.757,16 1.778,07 1.819,89
3 1.660,61 1.680,61 1.700,61 1.740,61
2 1.573,71 1.592,66 1.611,61 1.649,51
1 1.261,40 1.276,59 1.291,78 1.322,16


Settore penne spazzole e pennelli



















































Livelli

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

8 2.148,06 2.174,31 2.200,56 2.253,06
7 1.965,41 1.989,43 2.013,45 2.061,48
6 1.866,41 1.889,22 1.912,03 1.957,65
5 1.774,15 1.795,83 1.817,51 1.860,87
4 1.718,44 1.739,44 1.760,44 1.802,44
3 1.636,69 1.656,69 1.676,69 1.716,69
2 1.548,03 1.566,95 1.585,87 1.623,71
1 1.248,22 1.263,48 1.278,74 1.309,25


Chimica e settori accorpati



























































Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

A 1.457,43 1.476,41 1.491,59 1.506,77 1.529,55
B 1.570,60 1.591,05 1.607,41 1.623,77 1.648,31
C 1.731,50 1.754,04 1.772,07 1.790,10 1.817,15
D 1.920,00 1.945,00 1.965,00 1.985,00 2.015,00
E 2.056,21 2.082,98 2.104,40 2.125,82 2.157,95
F 2.284,06 2.313,80 2.337,59 2.361,38 2.397,07
G 2.508,26 2.540,92 2.567,05 2.593,18 2.632,37
H 2.652,62 2.687,16 2.714,79 2.742,42 2.783,87


Plastica e Gomma


































































Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

I 1.444,58 1.466,85 1.484,66 1.498,02 1.518,51
II 1.573,90 1.596,82 1.615,15 1.628,90 1.649,98
III 1.622,42 1.646,01 1.664,88 1.679,04 1.700,74
IV 1.685,40 1.709,68 1.729,11 1.743,68 1.766,02
V 1.776,64 1.801,64 1.821,64 1.836,64 1.859,64
VI 1.904,68 1.931,48 1.952,92 1.969,00 1.993,66
VII 2.115,60 2.145,37 2.169,18 2.187,04 2.214,43
VIII 2.305,97 2.338,42 2.364,38 2.383,85 2.413,70
Q 2.386,80 2.420,38 2.447,25 2.467,40 2.498,30


Abrasivi






























































































Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

A1 2.441,81 2.475,73 2.502,87 2.523,22 2.550,36
B1 2.232,12 2.263,13 2.287,94 2.306,55 2.331,36
B2 2.096,88 2.126,01 2.149,31 2.166,79 2.190,09
C1 1.936,17 1.963,07 1.984,59 2.000,73 2.022,25
C2 1.894,16 1.920,47 1.941,52 1.957,31 1.978,36
CB 1.843,31 1.868,92 1.889,41 1.904,77 1.925,26
D1 1.799,50 1.824,50 1.844,50 1.859,50 1.879,50
D2 1.688,52 1.711,98 1.730,75 1.744,83 1.763,60
D3 1.650,84 1.673,77 1.692,12 1.705,88 1.724,23
E1 1.598,80 1.621,01 1.638,78 1.652,11 1.669,88
E2 1.527,43 1.548,65 1.565,63 1.578,36 1.595,34
E3 1.474,91 1.495,40 1.511,79 1.524,08 1.540,47
F 1.450,28 1.470,42 1.486,54 1.498,63 1.514,75


Ceramica






























































































Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

A1 2.391,34 2.424,77 2.451,51 2.471,57 2.498,31
B1 2.203,97 2.234,77 2.259,41 2.277,89 2.302,53
B2 2.077,52 2.106,56 2.129,79 2.147,21 2.170,44
C1 1.922,61 1.949,49 1.970,99 1.987,12 2.008,62
C2 1.882,30 1.908,61 1.929,66 1.945,45 1.966,50
C3 1.833,28 1.858,91 1.879,41 1.894,79 1.915,29
D1 1.788,50 1.813,50 1.833,50 1.848,50 1.868,50
D2 1.679,25 1.702,72 1.721,50 1.735,58 1.754,36
D3 1.641,03 1.663,97 1.682,32 1.696,08 1.714,43
E1 1.585,05 1.607,20 1.624,92 1.638,21 1.655,93
E2 1.516,61 1.537,81 1.554,77 1.567,49 1.584,45
E3 1.476,20 1.496,83 1.513,34 1.525,72 1.542,23
F 1.433,79 1.453,83 1.469,87 1.481,90 1.497,94


Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)






























































































Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

F 1.485,36 1.505,94 1.522,40 1.534,75 1.551,21
E1 1.595,89 1.618,01 1.635,70 1.648,97 1.666,66
E2 1.718,43 1.742,24 1.761,29 1.775,58 1.794,63
E3 1.753,60 1.777,90 1.797,34 1.811,92 1.831,36
D1 1.804,15 1.829,15 1.849,15 1.864,15 1.884,15
D2 1.928,54 1.955,26 1.976,64 1.992,67 2.014,05
D3 1.976,24 2.003,62 2.025,53 2.041,96 2.063,87
C1 2.024,57 2.052,62 2.075,06 2.091,89 2.114,33
C2 2.062,03 2.090,60 2.113,46 2.130,60 2.153,46
B1 2.236,95 2.267,95 2.292,75 2.311,35 2.336,15
B2 2.292,20 2.323,96 2.349,37 2.368,43 2.393,84
A1 2.485,82 2.520,27 2.547,83 2.568,50 2.596,06
A2 2.541,98 2.577,20 2.605,38 2.626,51 2.654,69


Vetro Settore trasformazione (seconde lavorazioni)
















































































Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

1 1.485,36 1.505,94 1.522,40 1.534,75 1.551,21
2 1.595,89 1.618,01 1.635,70 1.648,97 1.666,66
3 1.718,46 1.742,27 1.761,32 1.775,61 1.794,66
4 1.804,15 1.829,15 1.849,15 1.864,15 1.884,15
5 1.928,54 1.955,26 1.976,64 1.992,67 2.014,05
5A 1.976,25 2.003,63 2.025,54 2.041,97 2.063,88
6 2.024,57 2.052,62 2.075,06 2.091,89 2.114,33
6A 2.062,02 2.090,59 2.113,45 2.130,59 2.153,45
7 2.236,96 2.267,96 2.292,76 2.311,36 2.336,16
8 2.444,20 2.478,07 2.505,16 2.525,48 2.552,57
8A 2.500,37 2.535,02 2.562,74 2.583,53 2.611,25


Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche
















































































Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

1 1.483,93 1.504,40 1.520,78 1.533,06 1.549,44
2 1.554,73 1.576,19 1.593,35 1.606,22 1.623,38
3 1.630,03 1.652,52 1.670,51 1.684,00 1.701,99
4 1.709,32 1.732,90 1.751,76 1.765,91 1.784,77
5 1.811,95 1.836,95 1.856,95 1.871,95 1.891,95
6 1.937,37 1.964,10 1.985,49 2.001,53 2.022,92
7 2.023,05 2.050,96 2.073,29 2.090,04 2.112,37
8 2.234,26 2.265,09 2.289,75 2.308,25 2.332,91
8A 2.251,11 2.282,17 2.307,02 2.325,66 2.350,51
9 2.441,16 2.474,84 2.501,78 2.521,99 2.548,93
9A 2.497,22 2.531,68 2.559,24 2.579,91 2.607,47


Lavorazioni Piastrelle in Terzo Fuoco













































Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

A 1.756,74 1.781,03 1.805,32 1.841,75
B 1.604,60 1.626,79 1.648,98 1.682,26
C 1.516,70 1.537,67 1.558,64 1.590,09
D 1.446,65 1.466,65 1.486,65 1.516,65
E 1.384,26 1.403,40 1.422,54 1.451,25
F 1.332,70 1.351,13 1.369,56 1.397,20
G 1.236,55 1.253,64 1.270,73 1.296,37

Prestazioni erogate dallo “Schema pensionistico maltese”: tassazione separata


L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la prestazione percepita da un cittadino brittanico residente fiscalmente in Italia, liquidata dallo Schema pensionistico maltese a cui erano stati trasferiti i benefici pensionistici della pensione aziendale maturata durante il periodo di lavoro in UK, è soggetta a tassazione esclusiva in Italia. In particolare, la prestazione si qualifica come pensione, ed essendo corrisposta in un’unica soluzione è assoggettata a tassazione separata. (Risposta 21 marzo 2022, n. 144).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale applicabile alla prestazione erogata dallo Schema pensionistico maltese, in misura forfettaria, ad un cittadino britannico con residenza fiscale in Italia, titolare di pensione corrisposta dall’Inps sulla base dei contributi versati in UK alla National Insurance e allo stesso INPS.


L’Agenzia delle Entrate ha osservato che lo “Schema pensionistico maltese” è un programma avviato dall’Her Majesty Revenue & Customs (HMRC), tramite il quale le persone aventi diritto a una pensione nel Regno Unito possono trasferire la loro pensione nel nuovo luogo di residenza.
Nella fattispecie, il contribuente invece di acquisire i benefici della pensione integrativa aziendale maturata in UK, ha trasferito le somme maturate a tale titolo nello Schema pensionistico maltese. Successivamente, come previsto dal regolamento dello “Schema pensionistico maltese”, il contribuente ha richiesto la liquidazione parziale di quanto investito nello “Schema”, con l’accredito di una somma forfettaria sul proprio conto corrente italiano.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sotto il profilo fiscale, la somma percepita dal contribuente conserva la sua natura di pensione, derivante dal rapporto di lavoro cessato, anche tenuto conto che detta somma è stata trasferita, in neutralità fiscale, allo Schema pensionistico maltese, che la gestisce, attraverso l’apposito amministratore, secondo le norme tipiche di uno schema previdenziale integrativo, sia per quanto riguarda le prudenziali modalità di investimento che caratterizzano in generale le forme pensionistiche integrative, che per quanto riguarda le modalità di erogazione delle stesse.
La finalità previdenziale dell’investimento, i requisiti e le modalità di accesso alla prestazione, portano a ritenere che la somma percepita dal contribuente, in un’unica soluzione, sia riconducibile, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di pensione, a loro volta equiparati a quelli di lavoro dipendente.


Per quanto riguarda le modalità di tassazione, tenuto conto che le somme sono percepite in un’unica soluzione, in luogo del regime di tassazione ordinaria trova applicazione il regime di tassazione separata, in base al quale “l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) (.. ) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni”.
La disciplina fiscale nazionale, tuttavia, deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri, secondo il principio di prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno. Nella fattispecie, la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Malta prevede che “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, nonché le annualità, pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, partendo dal presupposto che il contribuente abbia la residenza fiscale in Italia, la prestazione allo stesso erogata dallo Schema pensionistico maltese, qualificandosi come pensione, deve essere oggetto di tassazione esclusiva in Italia, trovando applicazione il regime di tassazione separata.

METALMECCANICA INDUSTRIA – Contribuzione al Fondo Metasalute: pagamento con Modello F24

Metasalute – Fondo Sanitario Lavoratori Metalmeccanici – con propria circolare, informa che dall’1/4/2022, il pagamento della contribuzione va fatto tramite Modello F24

Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende e Consulenti che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta per ciascun lavoratore iscritto, potrà essere effettuato dall’azienda esclusivamente tramite modello di pagamento unificato F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.
Si ricorda alle Aziende che optavano per il pagamento tramite MAV, che l’ultimo giorno utile per generare il MAV relativo alla competenza del mese di febbraio 2022 è il 31 marzo 2022.
Successivamente a tale data sarà possibile versare la contribuzione mensile esclusivamente tramite F24.

Firmata l’ipotesi di accordo per le Ferrovie dello Stato



Firmato il rinnovo del contratto nazionale delle attività ferroviarie ed il contratto aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, scaduti nel 2017 dopo che era stato regolato con un accordo ponte il triennio 2018 – 2020″.


Il nuovo contratto che interessa circa 80 mila ferrovieri, compresi tutti gli addetti delle attività in appalto di ristorazione, pulizia e accompagnamento notte, avrà decorrenza dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e dovrà essere sottoposto all’approvazione dei lavoratori e delle lavoratrici tramite referendum.
Per la parte economica è previsto un aumento al livello medio di 110 euro.



















































































Livelli professionali

Posizioni


retributive

Parametri

minimi stipendiali


 al 01/01/2022

Quadri Q1 173 2.370,10
Q2 152 2.082,40
Direttivi A 147 2.013,90
Tecnici Specializzati B1 140 1.918,00
  B2 134 1.835,80
B3 132 1.808,40
Tecnici C1 129 1.767,30
C2 127 1.739,90
D1 125 1.712,50
Operatori Specializzati D2 121 1.657,70
D3 119 1.630,30
Operatori E1 117 1.602,90
E2 112 1.534,40
E3 110 1.507,00
Generici F1 102 1.397,40
F2 100 1.370,00



































































































Livelli professionali

Posizioni


retributive

1° tranche


aumento tabellare

2° tranche


aumento tabellare

3° tranche


aumento tabellare

Quadri Q1 60,35 40,23 46,94
Q2 53,02 35,35 41,24
Direttivi A 51,28 34,19 39,88
Tecnici Specializzati B1 48,84 32,56 37,98
  B2 46,74 31,16 36,36
B3 46,05 30,70 35,81
Tecnici C1 45,00 30,00 35,00
C2 44,30 29,53 34,46
D1 43,60 29,07 33,91
Operatori Specializzati D2 42,21 28,14 32,83
D3 41,51 27,67 32,29
Operatori E1 40,81 27,21 31,74
E2 39,07 26,05 30,39
E3 38,37 25,58 29,84
Generici F1 35,58 23,72 27,67
F2 34,88 23,26 27,13



































































































Livelli professionali

Posizioni


retributive

minimi stipendiali al 01/05/2022

minimi stipendiali al 01/11/2022

minimi stipendiali al 01/08/2023

Quadri Q1 2.430,45 2.470,68 2.517,62
Q2 2.135,42 2.170,77 2.212,01
Direttivi A 2.065,18 2.099,37 2.139,25
Tecnici Specializzati B1 1.966,84 1.999,40 2.037,38
  B2 1.882,54 1.913,70 1.950,06
B3 1.854,45 1.885,15 1.920,96
Tecnici C1 1.812,30 1.842,30 1.877,30
C2 1.784,20 1.813,73 1.848,19
D1 1.756,10 1.785,17 1.819,08
Operatori Specializzati D2 1.699,91 1.728,05 1.760,88
D3 1.671,81 1.699,48 1.731,77
Operatori E1 1.643,71 1.670,92 1.702,66
E2 1.573,47 1.599,52 1.629,91
E3 1.545,37 1.570,95 1.600,79
Generici F1 1.432,98 1.456,70 1.484,37
F2 1.404,88 1.428,14 1.455,27


Una tantum
Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 alla data di stipula del presente accordo, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2022 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate:
Dette somme saranno corrisposte in un’unica soluzione con la retribuzione del mese dì giugno 2022, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro giugno 2022.
A tal fine, le aziende interessate dovranno dare comunicazione della volontà di attivare il negoziato di cui al precedente capoverso alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo entro il 10 giugno 2022.


In caso contrario gli importi saranno corrisposti con il ruolo paga del mese di giugno 2022.



































































Livello/Parametro

Importo Una tantum

Premio di risultato 2021

Q1 670,54 670,00
Q2 589,15 580,00
A 569,77 560,00
B1 542,64 520,00
B2 519,38 520,00
B3 511,63 520,00
C1 500,00 500,00
C2 492,25 500,00
D1 484,50 470,00
D2 468,99 470,00
D3 461,24 470,00
E1 453,49 430,00
E2 434,11 430,00
E3 426,36 430,00
F1 395,35 390,00
F2 387,60 670,00


ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA







Attuale contributo aziendale annuo

Contributo dal 01/01/2023

Totale annuo

100,00 € 200,00 € 300,00 €


PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO EUROFER







Attuale contributo aziendale

Contributo dal 01/01/2023

Totale

1,00% 1,00% 2,00%


WELFARE
Le parti riconoscono al welfare aziendale l’importante finalità di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori e condividono di verificare la possibilità di mettere a disposizione dei lavoratori delle Società che applicano il presente CCNL misure di welfare contrattuale per categorie omogenee di lavoratori finalizzate al miglioramento della produttività e delle condizioni di lavoro.


In tale contesto, le parti si impegnano ad individuare, attraverso la contrattazione aziendale, secondo le specifiche caratteristiche dei singoli contesti, strumenti di welfare aziendale che prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di educazione e istruzione per i figli, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti.

UNEBA VENETO: approvata l’ipotesi di CIRL sottoscritta il 22/2/2022



Con intesa del 21/3/2022, UNEBA Federazione Regionale Veneto e FP-CGIL, FP-CISL, FISASCAT-CISL, UIL-FPL, UILTUCS Regionale Veneto, a seguito delle consultazioni effettuate conclusesi con esito positivo, danno piena efficacia e validità al CIRL sottoscritto in data 22/2/2022.


Le Parti territoriali del Veneto firmatarie del settore contrattuale UNEBA, con accordo del 21/3/2022, danno piena efficacia e validità al CIRL già sottoscritto in data 22/2/2022.
Il CIRL decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024.


Premesso che
– l’art. 43 del CCNL UNEBA in vigore prevede un “Elemento di Garanzia”, quale valorizzazione ulteriore a quanto previsto come minimo retributivo mensile nazionale e demandato alla contrattazione di secondo livello, che ne stabilisce modalità, tempi e condizioni di erogazione, anche legati a meccanismi premiali e formativi,
– con il contratto collettivo regionale di lavoro UNEBA Veneto sottoscritto il 2/11/2015 è stato istituito l’Elemento Variabile Territoriale (di seguito il “EVT”) quale elemento di premialità a carattere orario e di tipo variabile, con le caratteristiche e i presupposti indicati dal D.P.C.M. del 22/1/2013, dalla precedente legge n. 247 del 24/12/2007 nonché dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/3/2018, relativa a premi di risultato e welfare aziendale,


con il nuovo Contratto Regionale del 22/2/2022, è istituito e reso efficace l’Elemento di Garanzia di cui al CCNL UNEBA in vigore e ne è stabilito il calcolo e l’erogazione nelle modalità e termini indicati, infatti le Parti convengono di migliorare ed integrare l’accordo sindacale di secondo livello dell’Elemento Variabile Territoriale (EVT) del 2/11/2015 con l’aggiunta dell’Elemento di Garanzia derivante dalla “Quota A)” e dalla “Quota B)” prevista dall’art. 43 del CCNL Uneba sottoscritto il 14/2/2020.


Le parti concordano che l’Elemento di Garanzia derivante dalla “Quota A)” e dalla “Quota B)” dell’ex art. 43 CCNL UNEBA vigente, al fine di far confluire tale elemento nell’E.V.T., viene direttamente e convenzionalmente convertito in ore mese sia per la quota A) che per la quota B) secondo la seguente tabella:


TABELLA 1





















Anno di riferimento

Quota A – ore per anno

Quota B – ore per anno

Somma quota A + quota B

Somme convertite a titolo esemplificativo (liv. 4s)

2022 35 16 51 428,40
2023 38 24 62 520,80
2024 40 33 73 613,20


Le ore corrisponderanno alla paga oraria di ciascun lavoratore, rapportata all’inquadramento del mese di erogazione (luglio e aprile di ogni anno),
La maturazione delle ore spettanti riportate dalla suddetta tabella sopra è riferita ai Lavoratori a tempo pieno da riproporzionare per i contratti a part-time, le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero. Le assenze che concorrono alla maturazione delle ore spettanti sono: ferie, permessi/rol, banca ore, L.104, EVT, formazione, permessi sindacali, congedi parentali per maternità/paternità, maternità obbligatoria, congedo matrimoniale, infortuni, malattie legate al covid, malattie professionali, malattia oncologiche e/o terapie salvavita, permesso per lutto.


In applicazione dell’art. 42 del CCNL Uneba del 8/5/2013 (20 ore) e dell’art. 43 del CCNL Uneba del 14/2/2020 (Tabella 1 quota A), le parti convengono che l’Elemento di garanzia sommato all’EVT vengano erogati utilizzandone il controvalore attraverso la conversione in ore da equiparare alla paga oraria effettiva lorda di ogni lavoratrice/ore: dall’inizio di ogni anno, o dall’inizio del rapporto di lavoro se successivo. Ogni lavoratrice e lavoratore maturerà ogni anno e mese e fino a tutto il 2024 un monte ore base pari a:


TABELLA 2











Anno 2022 55 ore annue pari 4 ore e 35 minuti mensili
Anno 2023 58 ore annue pari 4 ore e 50 minuti mensili
Anno 2024 60 ore annue pari 5 ore mensili


Il CIRL prevede a tale proposito, 5 bonus di incremento e la disposizione secondo la quale l’Elemento Variabile Territoriale potrà essere alimentato anche da ROL e Banca Ore.
Infine, le parti, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, prevedono la possibilità di erogazione dell’EVT mediante welfare aziendale.

Compilazione online della dichiarazione contributiva Previndai


Previndai ha reso noto che a partire dal 1° trimestre 2022 la compilazione della dichiarazione contributiva può essere compilata on line. Inoltre, ai fini della determinazione dei contributi dovuti, dal 2022 il contributo minimale a carico azienda è riconosciuto a tutti i dirigenti a prescindere dall’anzianità (Previndai – Comunicato 18 marzo 2022).

Le aziende produttrici di beni e servizi sono tenute a comunicare al Fondo Previndai l’ammontare del contributo dovuto per ciascun dirigente, con periodicità trimestrale, presentando la dichiarazione contributiva (mod. 050).
Il Fondo Previndai ha reso noto che la dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2022 è compilabile on-line.
Il termine di scadenza ultimo per la trasmissione della dichiarazione contributiva ed il versamento dei relativi contributi è il 20 aprile 2022. In proposito, il Fondo ha precisato che il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento a Previndai di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.
La compilazione delle dichiarazione contributiva trimestrale è effettuata mediante la funzione guidata “Compilazione mod. 050”, presente nell’area riservata, accessibile mediante password dal sito istituzionale del Fondo Previndai.


Ai fini della dichiarazione contributiva e della determinazione dell’ammontare dei contributi da versare, Previndai ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il livello minimo di 4.800 euro a carico azienda va riconosciuto a tutti i dirigenti che versino la contribuzione a loro carico (oltre al TFR), a prescindere dall’anzianità dirigenziale presso l’azienda.
Restano invariati il massimale retributivo (180.000 euro) e le aliquote contributive (4% a carico azienda e 4% a carico dirigente).


In tema di flessibilità contributiva resta ferma la facoltà dell’azienda di farsi carico, previo accordo con il dirigente, di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso fino a giungere ad un totale del 7% a carico dell’impresa, rimanendo a carico del dirigente un contributo come minimo dell’1%. In presenza di flessibilità contributiva, la quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma a quella contrattualmente prevista a suo carico del 4%: questa ultima quota non può essere inferiore al minimale, se dovuto.

“UniEmens-Cig”: differimento periodo transitorio


L’Inps comunica l’ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza dei sistemi relativi al nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” e il modello “SR41” fino al 30 aprile 2022.


Alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio nonché delle esigenze rappresentate da diverse aziende e intermediari, si comunica l’ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 30 aprile 2022.
Pertanto, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.
Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con una decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.
Il sistema “SR41” deve necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con tale sistema.
In ogni caso, restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.
Altresì, restano escluse le richieste di pagamento diretto della prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41 semplificato” (Messaggio Inps 23 marzo 2022, n. 1320).


CIPL Edilizia Industria di Massa Carrara: firmato il rinnovo



Siglato il 16/2/2022, tra l’Ance Toscana Costa e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, l’accordo di rinnovo del CIPL delle aziende industriali del settore edile operanti nella provincia di Massa Carrara, con validità dall’1/1/2022 al 31/12/2023.


Prestazioni extracontrattuali


Le Parti concordano che, a decorrere dall’1/1/2022, le Prestazioni extracontrattuali della Cassa Edile della provincia di Massa Carrara sono definite nelle assistenze di seguito elencate.
Al loro finanziamento si provvede, tramite lo 0,45% del contributo istituzionale Cassa Edile (pari al 2,25% come da tabella che segue) e nel limite della capienza di tale percentuale. In caso di superamento del predetto limite, si attingerà al Fondo Assistenza Lavoratori appositamente predisposto nel bilancio dell’Ente e comunque fino ad un massimo annuale di € 100.000.
Fermo restando che le assistenze sanitarie sono erogate attraverso l’utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL, alimentato con il contributo dello 0,60% secondo le disposizioni previste dal CCNL e dei successivi accordi ed intese in materia, le Prestazioni extracontrattuali della Cassa Edile della provincia di Massa Carrara sono le seguenti:

– Contributi scolastici: Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano la scuola primaria (c.d. scuole elementari), viene riconosciuto un contributo sotto forma di buono spesa/buono acquisto di € 50,00 all’anno per figlio fino ad un massimo di € 250,00.
Ai lavoratori-studenti che frequentano la scuola secondaria inferiore e superiore, iscritti in Cassa Edile, nonché ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano la scuola secondaria inferiore e superiore viene riconosciuto un contributo per l’acquisto dei libri scolastici di testo pari ad € 150,00 all’anno.
Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano l’Università viene riconosciuto il rimborso del 50% delle tasse annuali universitarie (tassa di studio da certificare con copia dei bollettini attestanti il pagamento) fino ad un massimo di € 1.500,00 a condizione che siano in corso regolare (60 CFU) e che abbiano la media di 24/30.
La documentazione necessaria per la richiesta dei contributi scolastici sarà reperibile presso gli uffici della Cassa Edile e sul sito della stessa.

– Rimborso spesa per Dichiarazione dei redditi: Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che presentino in Cassa la ricevuta di pagamento rilasciata dai CAF delle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo a cui il lavoratore si è rivolto per l’elaborazione del Mod.730 della dichiarazione dei redditi, viene riconosciuto un rimborso quantificato in € 20,00.

– Decesso causa malattia: Agli eredi dei lavoratori deceduti per malattia, è corrisposto un riconoscimento quantificato in € 1.000,00.

– Decesso causa infortunio sul lavoro: Agli eredi dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro, è corrisposto un riconoscimento quantificato in € 5.000,00.

– Premio matrimoniale: Al lavoratore iscritto in Cassa che contrae matrimonio, la Cassa Edile eroga un premio una tantum dell’importo di € 500,00.

– Premio di natalità: Per la nascita di ogni figlio/a, al lavoratore iscritto in Cassa Edile, la Cassa erogherà un contributo quantificato in € 250,00.

– Contributo a favore dei lavoratori che hanno figli portatori di handicap e che sostengono spese a causa di tale condizione: A favore dei lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano figli che si trovano in condizioni di disabilità psichica, fisica e psicofisica e che sono costretti a sostenere delle spese a causa di tale condizione, la Cassa eroga, una volta all’anno, un contributo quantificato in € 1.500,00. Documentazione richiesta: domanda su modulo predisposto dall’Ente Cassa (da presentare entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, data alla quale il richiedente deve risultare in forza); documentazioni sanitarie rilasciate dalla competente struttura pubblica comprovante l’infermità fisica, psichica o psicofisica e relativa percentuale di infermità che non deve essere inferiore a 2/3; estratto dell’atto di nascita del figlio/a; certificazione rilasciata dagli Enti preposti dalla quale risulti che il portare di handicap è stato incluso nell’elenco trimestrale degli invalidi civili.

– Premio Apprendistato: Agii apprendisti che avranno svolto il tirocinio presso la Scuola di Formazione per la Sicurezza – S.F.S. — della provincia di Massa Carrara e che, al termine del periodo di apprendistato, effettuato presso una o più imprese iscritte alla Cassa Edile, avranno conseguito la qualifica, sarà corrisposto un premio nella misura di € 750,00.


Contribuzione alla Cassa Edile della provincia di Massa Carrara


La Tabella delle contribuzioni dovute dalle imprese in favore della Cassa Edile a partire dall’1/1/2022 è la seguente


















 

Totale

A carico Ditta

A carico lavoratore

Contributo Cassa Edile 2,25% 1,83% 0,42%
Contributo Vestiario 0,40% 0,40%
Contributo S.F.S. 0,65% 0,65%











































Scuola edile

 

 

 

Contributo S.F.S. CPT Edilizia 0,35% 0,35%  
Quote Serv. Sind. Territ. 0,95% 0,45% a carico ditta 0,50% a carico lavoratore
Quote Serv. Sind. Naz 0,446% 0,223% 0,223%
Contributo Anz. Profess. Edile 3,09% 3,09%
Contributo Fondo Sanitario Naz 0,60% 0,60
Contributo Fondo prepensionamento 0,20% 0,20%
Contributo Fondo incentivi occupazione 0,10% 0,10%
TOTALE CONTRIBUTI 9,036% 7,893% 1,143%


Carenza malattia


Le Parti concordano che, a partire dal mese di marzo 2022, le imprese corrisponderanno un trattamento economico pari al 100% (coefficiente 1) degli elementi della retribuzione di cui all’art.26 del CCNL per i giorni di carenza di cui alla vigente normativa sul trattamento di malattia, indipendentemente dalla durata della malattia stessa, per le malattie insorte successivamente alla data dell’1/2/2022.


Indennità sostitutiva di mensa


L’indennità sostitutiva di mensa è aumentata, con decorrenza 1/1/2022, ad euro 6,00 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, pari ad euro 0,75 per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato.
Relativamente al servizio mensa, il costo pasto sarà ripartito in ragione dell’85% a carico dell’azienda e del 15% a carico del lavoratore con un limite massimo di intervento da parte dell’impresa sul costo del pasto di euro 6,00. Resta inteso che il limite massimo di intervento da palle dell’impresa sul costo del secondo pasto (che continua ad essere a completo carico dell’impresa) da erogarsi solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui il personale pernotti in cantiere, sarà pari a 6,00 euro.


Indennità di guida


A decorrere dal mese di marzo 2022 è istituita l’indennità di guida pari ad € 1,00 lorde orarie calcolate sulle ore di lavoro ordinario a favore del dipendente che, in caso di trasferta in cantiere ubicato fuori dal Comune ove ha sede l’impresa e ad una distanza superiore ai 10 chilometri sia adibito alla guida del mezzo aziendale e al trasporto di altre persone (non intendendosi per tale il lavoratore che svolge le mansioni di autista), con assorbimento di eventuali trattamenti aziendali già erogati allo stesso titolo fino a concorrenza.


Indennità di trasferta


L’operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso e fuori dal Comune rispetto a quello per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una diaria, oltre al rimborso delle spese di viaggio, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, secondo i seguenti criteri:
a) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 10 km: 10%
b) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 15 km: 15%
c) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 20 km: 20%
d) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 40 km : 25%


E.V.R.


Per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Massa Carrara viene confermato l’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data dell’1/7/2014.
L’E.V.R. sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il TFR.
L’E.V.R. decorre dall’1/1/2022 e fino al 31/12/2023

Ulteriori settimane di cassa integrazione per aziende in difficoltà economica


Il “Decreto Ucraina-bis prevede ulteriori settimane di cassa integrazione in favore dei datori di lavoro in situazioni di particolare difficoltà economica che accedono a trattamenti di integrazione salariale nel 2022 e l’esonero dal contributo addizionale per alcuni settori dell’industria manifatturiera che accedono a trattamenti di integrazione per il periodo 22 marzo – 31 maggio 2022. (art. 11, D.L. n. 21/2022).

Cassa integrazione in deroga


Per l’anno 2022 sono previste ulteriori settimane di ricorso a trattamenti di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro che si trovino in situazioni di particolare difficoltà economica ed abbiano esaurito i limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni. In particolare:
In particolare, è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni.


Inoltre, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà, che operano in una delle seguenti attività specificamente individuate:
– Alloggio (codici Ateco 55.10; 55.20);
– Agenzie e tour operator (codici Ateco 79.1; 79.11; 79.12; 79.90);
– Stabilimenti termali (codice Ateco 96.04.20);
– Ristorazione su treni e navi (codice Ateco 56.10.5);
– Sale giochi e biliardi (codice Ateco 93.29.3);
– Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codice Ateco 93.29.9);
– Musei (codici Ateco 91.02; 91.03);
– Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codice Ateco 52.22.09);
– Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice Ateco 59.13.00);
– Attività di proiezione cinematografica. (codice Ateco 59.14.00);
– Parchi divertimenti e parchi tematici (codice Ateco 93.21).

Esonero contributo addizionale su domande di integrazione salariale


È previsto l’esonero dal contributo addizionale in favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022, operanti nelle seguenti attività dell’industria manifatturiera specificamente individuate:
A) Settore Siderurgia:
– (CH 24.1) Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe;


B) Settore Legno:
– (AA 02.20) Legno grezzo;
– (CC 16) Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;


C) Settore Ceramica:
– (CG 23.31) Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
– (CG 23.41) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
– (CG 23.42) Articoli sanitari in ceramica;
– (CG 23.43) Isolatori e pezzi isolanti in ceramica;
– (CG 23.44) Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;
– (CG 23.49) Altri prodotti in ceramica n.c.a.;


D) Settore Automotive:
– (CL 29.1) Fabbricazione di autoveicoli;
– (CL 29.2) Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
– (CL 29.3) Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori;


E) Settore Agroindustria (mais, concimi, grano tenero):
– (CA 10.61.2) Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali);
– (CA 10.62) Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais);
– (CE 20.15) Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost);
– (AA 01.11.1) Coltivazione di cereali (escluso il riso).