CIPL Edilizia Industria Livorno: sottoscritto l’accordo di determinazione dell’EVR



Determinato l’EVR 2023 da corrispondere a consuntivo nell’anno 2024


Le Parti sociali, nella giornata del 17 aprile 2024, si sono incontrate per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2023, effettuando la verifica degli indicatori territoriali
Dato l’esito positivo del confronto tra la media del triennio 2020/2021/2022 con la media del triennio 2019/2020/2021, l’EVR, da erogare mensilmente ai lavoratori edili da gennaio a dicembre 2024, è pari al 4% della misura massima dei minimi di paga in vigore dal 1° luglio 2014.
Di seguito le tabelle elaborate per gli operai e gli impiegati.


Operai



























Livello Minimi Paga Base Oraria  EVR orario (4%) EVR mensile erogabile
operai 4° liv. 6,60 0,26 44,98
operai spec. 6,13 0,25 43,25
operai qual. 5,51 0,22 38,06
operai comuni 4,71 0,19 32,87

Impiegati


































Livello Minimi CCNL  EVR 4% 
quadri ed impiegati 1s 1.630,71 65,23
impiegati 1° cat. 1.467,63 58,71
impiegati 2° cat. 1.223,02 48,92
impiegati 4° liv. 1.141,51 45,66
impiegati 3° cat. 1.059,96 42,40
impiegati 4° cat. 953,97 38,16
impiegati 4° cat. primo impiego 815,36 32,61

Opzione donna 2024, le istruzioni applicative

Fornite le indicazioni sui requisiti, le condizioni e la decorrenza di questo specifico istituto di pensione anticipata (INPS, circolare 3 maggio 2024, n. 59).

L’INPS ha fornito le sue istruzioni per l’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024  alla cosiddetta Opzione donna

In effetti, l’articolo 1, comma 138 della Legge n. 213/2023 ha esteso il diritto alla pensione anticipata, di cui all’articolo 16, comma 1-bis del D.L. n. 4/2019 alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

I requisiti

In particolare, possono accedere a Opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma. Peraltro, il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. 

Le condizioni

Le lavoratrici, in possesso dei citati requisiti anagrafici e contributivi, possono accedere a Opzione donna nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:

assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: 

– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

– sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Decorrenza e domanda

A Opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza relative alla cosiddetta “finestra mobile” (articolo 12, comma 2, D.L. n. 78/2010). Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Infine, l’INPS comunica che le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

ADI, ok alle Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale

L’approvazione del documento è arrivata con il decreto ministeriale n. 72/2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 3 maggio 2024).

Le linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale (PaIS) sono state approvate mediante il D.M. n. 72/2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

In linea con le previsioni del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), le linee guida forniscono agli operatori dei servizi sociali, dei centri per l’impiego e degli altri servizi territoriali che accompagnano i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI), indicazioni e strumenti per la costruzione dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa, identificati attraverso l’analisi preliminare e la valutazione multidimensionale, sulla base dei bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

In particolare, la valutazione multidimensionale consente:
– di acquisire gli elementi necessari per la definizione di Patti per l’inclusione sociale per tutti i nuclei beneficiari;
– di acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi;
– di identificare nell’ambio dei componenti il nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l’impiego per la definizione anche dei Patti di servizio personalizzati. 

CCNL Ferrovie dello Stato: nuovo incontro per il rinnovo

Confronto acceso sulle modifiche del testo inerenti il “Mercato del Lavoro e Classificazione del Personale”

Il 24 aprile scorso, le Parti sociali si sono riunite in Agens per continuare il negoziato relativo al rinnovo del CCNL Ferrovie dello Stato.
La discussione si è incentrata sulle modifiche del testo, apportate dalle OO.SS. nel precedente incontro, inerente la Parte II “Mercato del Lavoro e Classificazione del Personale”.
Difatti, le loro posizioni divergono in tema di:
– obbligo del lavoratore di presentare il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
– inserimento di molteplici causali previste dal D.Lgs. n. 81/2015 per il ricorso al Lavoro a Tempo Determinato;
– durata della prestazione minima dei contratti di lavoro part-time.
Infine, durante l’incontro, il responsabile di Holding FSI ha esposto le modalità previste dall’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 26 ottobre 2023 in tema di Telelavoro, confermando la possibilità, per il personale di settore, di fruire della modalità agile per un minimo di 6 giorni ad un massimo di 11 giorni al mese, con ricezione di apposita comunicazione.
Si dovrà attendere il 14 maggio 2024 per ulteriori avanzamenti della trattativa.

Misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Decreto Adempimenti: nuove istruzioni del Fisco

Con una nuova circolare l’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni in relazione ad altre misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Decreto Adempimenti, con particolare riguardo a quelle connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali, agli strumenti elettronici di pagamento e all’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, circolare 2 maggio 2024, n. 9/E).

La nuova circolare dell’Agenzia delle entrate, in particolare, analizza le misure previste agli articoli 4, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 del Decreto Adempimenti, nell’ambito di quattro paragrafi:

  • semplificazioni relative al pagamento dei tributi;

  • razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie;

  • rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici;

  • sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti.

Tra le novità principali, l’articolo 10, comma 182, del Decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate.

Si tratta, nello specifico:

– delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;
– delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni;
– delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
– delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

 

Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda:

– il periodo dal 1° al 31 agosto;
– il periodo dal 1° al 31 dicembre.

 

Il D.Lgs. n. 1/2024 prevede, inoltre, nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS.

All’articolo 8 del decreto Adempimenti, infatti, è previsto: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto; l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. Viene inoltre data la possibilità ai titolari di partita IVA di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto.

 

Le novità riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Nello specifico è prevista l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24.

 

Infine, l’articolo 22 del Decreto Adempimenti prevede sia un’implementazione dei servizi digitali esistenti, sia l’introduzione di nuovi servizi digitali. Al riguardo, la circolare dell’Agenzia chiarisce che saranno messi a disposizione servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell’Agenzia.

Sarà inoltre ampliato il ventaglio di atti e comunicazioni a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale.