Il lavoratore fruisce del congedo straordinario senza l’ autorizzazione INPS: l’assenza è ingiustificata


È legittimo il licenziamento del lavoratore che fruisce di un periodo di congedo straordinario, senza avere ricevuto il necessario provvedimento di assenso dall’INPS, dovendosi ritenere ingiustificata l’assenza dello stesso dal lavoro. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 6 settembre 2022, n. 26196.

La Suprema Corte ha ribaltato la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore sulla base di una contestazione che ascriveva a questi di avere usufruito di un periodo di congedo straordinario, senza avere ricevuto dalla sede INPS competente il necessario provvedimento di assenso.


Il giudice del gravame, in particolare, aveva ritenuto l’addebito contestato insussistente sulla scorta del fatto che il datore di lavoro in precedenti occasioni si era dimostrato disponibile a considerare legittima l’assenza sulla base della sola produzione della istanza presentata all’INPS; pertanto, in assenza di dimostrazione della malafede del lavoratore, non poteva rilevare la circostanza del diniego a posteriori dell’autorizzazione da parte dell’Istituto.


La società datrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata, per non aver considerato che l’assenza dal lavoro era da ritenersi ingiustificata, essendo pacifico che l’INPS aveva rigettato la richiesta di congedo straordinario; da tanto discendeva che la fattispecie in esame dovesse essere ricondotta all’ambito delle violazioni integranti giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento.


Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza, ritenendo sussistente il denunziato vizio di sussunzione in quanto la fattispecie, sulla base dell’art. 33, co. 7 bis, L. n. 104/1992 – che stabilisce la decadenza del lavoratore dai diritti di cui all’art. 33 cit., qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti – doveva essere ricondotta, sotto il profilo sanzionatorio, alla disciplina dettata dal contratto collettivo per la ipotesi di assenza ingiustificata. Non poteva, difatti, rilevare in senso contrario il riferimento alla prassi tollerante adottata dalla società datrice di lavoro in precedenti occasioni; queste ultime, difatti, si differenziavano da quella del caso di specie in quanto, sia pure a posteriori, l’ assenza dal lavoro era risultata giustificata dall’intervenuto provvedimento autorizzatorio dell’INPS e la tolleranza della società aveva riguardato il solo ritardo con il quale il lavoratore aveva inviato la prescritta documentazione.

Enti terzo settore: comunicazioni a carico dei Revisori


Fornite precisazioni sulle comunicazioni a carico dei Revisori e delle società di Revisione degli Enti del Terzo Settore (Ministero dell’economia e delle finanze – Comunicato 18 novembre 2022).

Con Decreto del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato disposto che il trasferimento dei dati degli Enti del Terzo Settore (ETS) al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) decorra dal 23 novembre 2021. Dalla medesima data il RUNTS è operativo.
Ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 31 del Codice del Terzo settore, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del citato Codice.
Si richiama pertanto l’attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari di siffatti incarichi sugli obblighi di comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012.
Ai sensi di tali disposizioni, le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti devono comunicare, tramite le modalità indicate dagli uffici di questo Ministero dell’economia e delle finanze, al registro della revisione legale dei conti, tra l’altro, gli incarichi stessi, anche in quanto componenti dell’organo di controllo, la durata e i corrispettivi pattuiti, qualsiasi rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale. Si precisa che i dati e le informazioni in discorso sono pubblicate nel registro in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità.
I medesimi obblighi di comunicazione si applicano anche alla revisione legale dei conti delle imprese sociali, qualora l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile.
Infine, la mancata comunicazione di quanto sopra è sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


Tax credit fondazioni ITS Academy: codice tributo 6992


Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy (Agenzia delle entrate – Risoluzione  18 novembre 2022, n. 68/E).

L’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy. In particolare:
a) il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione;
b) per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6992” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY – articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.


Patto di non concorrenza: la variabilità del corrispettivo non è causa di nullità


La variabilità del corrispettivo previsto per il patto di non concorrenza, in base alla durata del rapporto di lavoro, non è di per sé causa di nullità dello stesso qualora l’importo risulti comunque determinabile in base a parametri oggettivi (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33424).


La Corte d’Appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava nullo il patto di non concorrenza stipulato tra un lavoratore e la società datrice, per indeterminatezza ed indeterminabilità del corrispettivo del sacrificio richiesto al lavoratore, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro, in mancanza di un importo minimo garantito e perciò non congruo.


La società ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, lamentando, tra i motivi, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove si affermava, da un lato, che il corrispettivo del patto di non concorrenza (PNC) fosse indeterminato ed indeterminabile nel suo ammontare e, dall’altro, che lo stesso risultasse incongruo.


Tale doglianza è stata ritenuta fondata dalla Corte di legittimità che ha rilevato che, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, è necessario, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso sia determinato o determinabile; se determinato o determinabile, va verificato, poi, che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato.


Pertanto, come evidenziato dalla Suprema Corte, operano su diversi piani la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo che spetta al lavoratore, e la nullità che ricorre laddove il corrispettivo non sia pattuito, ovvero sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.


Tanto premesso, la decisione della Corte distrettuale è stata, dunque, cassata per essere, questa, pervenuta ad affermare la nullità del patto in modo improprio, senza accertare se il corrispettivo pattuito (pacificamente esistente) fosse da considerare simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, ed operando una sovrapposizione tra la questione della determinabilità del corrispettivo, diversa da quella della sua congruità, atteso che la variabilità del corrispettivo, rispetto alla durata del rapporto di lavoro, non implica che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi.

DL Aiuti quater: disposizioni per lo sport


L’art. 13, DL 18 novembre 2022 n. 176 (DL Aiuti-quater), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, ha introdotto nuove disposizioni in materia di sport.

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi sospesi (Iva, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sui redditi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria) dall’art. 1, co. 923, lett. a), b), c) e d), L 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), dall’art. 7, co. 3-bis, DL 1° marzo 2022, n. 17, conv., in L 27 aprile 2022, n. 34 (decreto Energia), e in ultimo dall’art. 39, co. 1-bis, DL 17 maggio 2022, n. 50, conv., con modif. in L 15 luglio 2022 n. 91 (decreto Aiuti), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.


DL Aiuti quater: misure urgenti in materia di mezzi di pagamento


Nel DL Aiuti quater anche misure in materia di mezzi di pagamento (art. 8, DECRETO LEGGE 18 novembre 2022, n. 176)

Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è concesso un contributo per l’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.


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Aumento del limite del fringe benefit con il decreto aiuti-quarter


E’ stato pubblicato, in gazzetta ufficiale, il decreto legge n. 176/2022 contenente le misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Ai sensi dell’art. 51, co. 3, DPR n. 917/1986, ai fini della determinazione in denaro dei valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari, o il diritto di ottenerli da terzi si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato della stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Orbene, l’art. 3, comma 10, decreto legge n. 176/2022, modificando l’articolo 12, comma 1, decreto legge n. 115/2022, ha previsto che per il periodo d’imposta 2022, in deroga al menzionato articolo 51, comma 3, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3000 Euro.

Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato: stanziate ulteriori risorse

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stanziato ulteriori risorse per il riconoscimento in favore degli ambiti territoriali regionali del contributo per l’impiego di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato per gli anni 2021 e 2022 (Decreto 22 settembre 2022)

DETERMINAZIONE ULTERIORI SOMME LIQUIDABILI ANNUALITÀ 2021


Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2021 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, preso atto che alcuni ambiti territoriali pur avendo presentato nei termini del 28 febbraio i prospetti riassuntivi contenenti a consuntivo il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021, non li hanno finalizzati correttamente per mero errore materiale, sono determinate, ad integrazione del decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 e nei limiti delle somme prenotate, le ulteriori somme liquidabili agli Ambiti territoriali per un totale di euro 420.206,46.
Tale importo sarà liquidato con risorse a valere sulle somme prenotate, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021. Le somme residue rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.

DETERMINAZIONE SOMME PRENOTATE ANNUALITÀ 2022


Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, preso atto che alcuni ambiti territoriali pur avendo presentato nei termini del 28 febbraio 2022 i prospetti riassuntivi contenenti la previsione del numero di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2022, non li hanno finalizzati correttamente per mero errore materiale, sono determinate, ad integrazione del decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 le somme prenotate per un totale di euro 412.829,15. L’importo totale complessivo delle risorse per l’annualità 2022 risulta pertanto pari a euro 82.208.209,87.
In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili l’anno successivo in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.
In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate saranno determinate entro il 30 giugno 2023 e laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell’annualità 2023, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.

Vincolo di coniugio e sussistenza del rapporto di lavoro subordinato

Il rapporto di lavoro subordinato sussiste anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, qualora il vincolo di familiarità risulti irrilevante rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale (Corte di Cassazione, Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33759).

La Corte d’appello territoriale confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra una lavoratrice, moglie del titolare della società datrice, e detentrice di quote sociali della stessa, e la medesima società.
Quest’ultima ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, censurando il giudizio espresso dalla Corte di merito, laddove aveva ritenuto che, provato il vincolo di subordinazione ex art. 2094 cod. civ., dovesse escludersi la configurabilità, nel caso di specie, dell’impresa familiare ex art. 230 bis c.c.
Secondo la tesi della società ricorrente, la sentenza impugnata aveva errato nell’omettere qualunque valutazione circa l’esistenza di elementi idonei a comprovare la sussistenza di un rapporto riconducibile all’impresa familiare nella collaborazione resa dalla lavoratrice.


Il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte, la quale ha ricordato che la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, quali:


– la collaborazione;


– la continuità della prestazione lavorativa;


– l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Tale principio, come evidenziato dal Collegio, è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l’irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale; di contro, l’istituto dell’impresa familiare ha carattere solo residuale, mirando a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all’archetipo della subordinazione.
Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno concluso che la sentenza impugnata, applicando i richiamati principi, aveva correttamente ritenuto sussistente, nel caso in esame, il rapporto di lavoro subordinato in esito all’istruttoria svolta in base ad indici principali, quali la ricorrenza di poteri direttivi ed organizzativi esercitati nei confronti della lavoratrice, avvalorati anche da indici sussidiari, quali la continuità della prestazione e la misura fissa della retribuzione; restava, pertanto esclusa la configurabilità dell’impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ. in ragione del carattere residuale dell’istituto.

Conversione DL Aiuti – ter: credito d’imposta imprese per energia e gas


Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale(art. 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144, conv. Con modif. in L. 17 novembre 2022, n. 175).

L’articolo 1 ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti legge nn. 4, 17, 21, 50 e 115 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni.
Si tratta in particolare:
– del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
– del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
– del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
– del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.
Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità e infine prorogano al 31 marzo 2023 il termine per usufruire dei medesimi crediti d’imposta, riferiti al terzo trimestre 2022.