Bonus facciate: cessione, da parte dell’erede, delle rate residue di detrazione non fruite

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del bonus facciate si trasmette all’erede che, per effetto di successione e divisione, ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile (Agenzie delle Entrate, risposta a istanza di interpello del 14 febbraio 2023, n. 213).

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad un erede che chiede se può esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al bonus facciate su un immobile di sua proprietà, per effetto di successione. L’istante rappresenta che le spese per gli interventi di rifacimento della facciata dell’edificio di cui era proprietario il padre rientrano tra quelle ammissibili alla detrazione (art. 1, co. 219-223, L. n. 160/2019), ma che non è stato possibile perfezionare la pratica di cessione del credito a causa del decesso.

 

Nel fornire risposta, l’Amministrazione finanziaria esamina il quadro normativo di riferimento in merito all’applicazione del bonus facciate e osserva che, dalla documentazione integrativa pervenuta, l’intervento edilizio appare riconducibile a quelli previsti dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 220, Legge 27 dicembre 2019, n. 160), trattandosi dell’isolamento termico che interessa più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

 

L’Agenzia richiama a seguire la circolare del 25 luglio 2022 n. 28/E, con quale ha fornito approfondimenti e chiarisce che gli interventi in questione (iniziati e terminati nel 2021) devono soddisfare i requisiti del Decreto interministeriale 6 agosto 2020 e, in particolare, va redatta ai sensi dell’articolo 8, l’asseverazione che attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprenda la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

L’articolo 9, comma 1, del citato decreto stabilisce che, per gli interventi previsti all’articolo 2 del medesimo decreto, tra i quali sono compresi anche quelli influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

 

Ciò premesso, considerato che nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese dal de cuius, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva al de cuius medesimo che non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione, il relativo importo va indicato, secondo le modalità ordinariamente previste, nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius per il periodo d’imposta 2021.

 

L’Istante, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, potrà, invece, dal periodo d’imposta 2022 utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o, in alternativa, esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente alle predette rate con le modalità stabilite dalla norma.

CIPL Edilizia industria – Trento: siglato il rinnovo

Previsti Una Tantum, pagamento di “due episodi” nell’anno solare di carenza di malattia, incremento del premio presenza e professionalità, indennità aggiuntiva di avanzamento 

Dopo una lunga trattativa, nei giorni scorsi è stato siglato dai sindacati del Trentino Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil e dalle associazioni datoriali Ance e Associazione Artigiani del Trentino il CIPL Edilizia – Industria della Provincia di Trento, che interesserà circa 10mila lavoratori.
Le parti sindacali hanno ottenuto il pagamento in busta paga di due episodi nell’anno solare di “carenza malattia”  e il riconoscimento immediato, nella busta paga di febbraio, di un importo “una tantum” pari a 200,00 euro.
Il “premio presenza e professionalità” è stato inoltre incrementato di 0,17 centesimi per ogni ora lavorata, comportando un aumento per ogni lavoratore di circa 400,00 euro l’anno.
Riconosciuta un’indennità aggiuntiva d’avanzamento con percentuali variabili dal 12% al 24% a seconda della distanza dall’imbocco. 
Nel complesso, la contrattazione collettiva per il settore edile della Provincia di Trento grazie anche al CCNL del 3 marzo 2022 porterà un riconoscimento salariale superiore a 1.000,00 euro annui.

CCNL Pesca – Cooperative: nuovi minimi



Previsti aumenti retributivi da marzo 2023


Il verbale di accordo 30 novembre 2022 siglato tra Agci – Agrital, Confcooperative – Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai – Cisl, Flai – Cgil Uilapesca ha stabilito per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura nuovi minimi retributivi a partire da marzo 2023.
Di seguito gli importi.





























Livello Minimo
Quadro 2.330,49
1 2.186,65
2 2.014,02
3 1.855,77
4 1.726,30
5 1.639,98
6 1.568,06
7 1.438,57



Artigiani ed esercenti attività commerciali: i contributi del 2023



L’INPS rende noti gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2023 (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 19).


Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2023, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.


 


Continuano a trovare applicazione, anche per l’anno 2023, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.


 


In considerazione della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 comunicata dall’ISTAT (+8,1%), per l’anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 17.504,00 euro.


 


L’INPS ricorda che il suddetto valore è stato ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2023 (€ 53,95) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’articolo 6 della Legge n. 415/1991.


 


Pertanto, le aliquote per il 2023 sul minimale di reddito per gli artigiani risultano pari al 24%  – per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni –  al 23,25% – per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Per i commercianti, per le predette categorie di soggetti, le aliquote risultano pari, rispettivamente, al 24,48% e al 23,73%


In conseguenza di quanto sopra, il contributo IVS calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:














   Artigiani  Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità) € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

Per quanto riguarda il contributo per l’anno 2023 sul reddito eccedente il minimale, esso è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 52.190,00.


 


Le aliquote contributive, pertanto, sono riportate nella sottostante tabella.

























   Scaglione di reddito Artigiani  Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 52.190,00 24%  24,48%
superiore a € 52.190,00 25%  25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni  fino a € 52.190,00 23,25% 23,73%
superiore a € 52.190,00 24,25%  24,73%

La Legge n. 233/1990, all’art. 1, co. 4, stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2023 pari a € 52.190,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.


Per l’anno 2023, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00).


 


L’INPS precisa che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.


Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.


 


La circolare in oggetto riepiloga, infine, i termini di versamento dei contributi che sono i seguenti:


 


– 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;


– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.


 


Il versamento deve avvenire mediante i modelli di pagamento unificato F24.


 


Gli interessati possono consultare i dati e gli importi utili relativi alla contribuzione dovuta nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”.


 


 


 


 

CCNL Servizi Funebri-Imprese pubbliche: siglato il rinnovo

Rinnovata la parte economica e normativa contrattuale

Siglata l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Servizi Funerari-Imprese pubbliche con durata triennale 2022-2024. Tale accordo prevede la rivisitazione della parte normativa ed economica contrattuale, previa disamina da parte dei lavoratori entro il 28 febbraio, al fine di erogare, con il mese di marzo, gli aumenti retributivi e l’Una Tantum spettante al personale di settore.
Relativamente alla parte normativa, entro il 31 dicembre 2024, si procederà ad elaborare un nuovo sistema classificatorio al fine di farlo convergere in quello previsto dal CCNL Igiene ambientale. Per tal motivo, si è instaurato un gruppo di lavoro che collabori con la Commissione alla classificazione ed alla creazione di un’area specifica dei lavoratori di questo comparto, da inserire in quello ambientale. Altre importanti novità riguardano: la tutela legale per gli addetti del settore, in considerazione dei rischi legati alla peculiarità del lavoro svolto; la regolamentazione del lavoro agile come contemplato nell’Accordo Interconfederale del 7 dicembre 2021; l’implementazione di corsi di formazione a livello aziendale e la partecipazione delle imprese del settore nell’organismo paritetico Rubes Triva, per la salute e sicurezza dei dipendenti.
Ciò a cui si auspica con il rinnovo della parte normativa, è l’ottenimento di maggiori tutele per lavoratrici e lavoratori di un’area non assimilabile ad altri settori di servizi.
Per quanto concerne la parte economica, avendo a riferimento il parametro del Livello C1, è previsto un aumento a regime per il triennio 2022-2024 di euro 145,00, erogato in tre tranches:
– la prima pari ad euro 50,00, dal 1º marzo 2023;
– la seconda di euro 30,00, dal 1º aprile 2024;
– la terza di importo pari ad euro 25,00, dal 1º novembre 2024;
Per un totale tabellare di euro 105,00.
A questi importi vanno aggiunti:
euro 14,00 mensili, versati al Fondo Fasda per equiparare le prestazioni sanitarie integrative a quelle previste dal CCNL Igiene Ambientale;
euro 14,00 mensili da versare a PreviAmbiente/ Pegaso di cui euro 9,00 in quota capitale e 5,00 euro per la polizza premorienza ed invalidità permanente.
Con l’importo di 5,00 euro mensili si procederà ad una parificazione delle condizioni tra ambiente e attività cimiteriali: 5,00 euro mensili da dedicare alla produttività aziendale e 5,00 euro mensili sulle indennità di comparto relative alle operazioni quotidiane.
Da ultimo, l’Ipotesi prevede inoltre, l’erogazione di una somma a titolo di Una Tantum complessiva pari ad euro 600,00, di cui euro 200,00 in buoni benzina corrisposti nel mese di luglio, ed euro 400,00 versati in busta paga già a partire da marzo. 

Pensioni 2023, rinnovo con importi più alti

Criteri e modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 20).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2023 alla luce di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 309, Legge n. 197/2022). Più nel dettaglio, la normativa stabilisce che i trattamenti pensionistici cumulati superiori a 4 volte il trattamento minimo si rivalutino:

–  nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; 

–  nella misura del 53% per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.

In considerazione di queste percentuali di rivalutazione, i conseguenti aumenti saranno:

7,300% per le fasce di trattamenti complessivi fino a 4 volte il trattamento minimo;

6,205% oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo; 

3,869% oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;

3,431% oltre 6 e fino a 8 volte il trattamento minimo;

2,701% oltre 8 e fino a 10 volte il trattamento minimo;

2,336% oltre 10 volte il trattamento minimo.

L’INPS, inoltre, ha reso noto che il pagamento nell’importo rivalutato sarà posto in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

Dichiarazione precompilata Iva: disponibile il nuovo servizio per visualizzare e scaricare il modello

A disposizione di imprese e professionisti la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia con i dati relativi all’anno d’imposta 2022. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio (Agenzia delle Entrate, comunicato 10 febbraio 2023)

Disponibile il nuovo servizio per le partite IVA: ad annunciarlo l’Agenzia delle Entrate, in un comunicato del 10 febbraio, nel quale l’amministrazione finanziaria informa imprese e professionisti che è possibile visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio. La semplificazione fiscale interessa così anche le Partite Iva, dopo il 730 precompilato, già disponibile per dipendenti e pensionati.

 

Possono accedere al nuovo servizio le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. Sono i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). Con il provvedimento dello scorso gennaio sono stati inoltre inclusi nella platea, tra gli altri, i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi.

 

I soggetti indicati possono utilizzare la nuova funzionalità, disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di modificare, integrare e inviare i dati riportati nei differenti quadri e righi della dichiarazione, ma anche scaricare la dichiarazione elaborata per poterla confrontare con i dati presenti nei propri applicativi. È possibile, inoltre, procedere al pagamento dell’Iva a debito, scegliendo la data di versamento, il numero delle rate in cui suddividere il pagamento, calcolare l’importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) e il dettaglio delle eventuali rate. Il nuovo servizio consente, eventualmente, di inviare una dichiarazione correttiva o una dichiarazione integrativa.

 

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA”. Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri che non sono precompilati, inviare la dichiarazione ed effettuare il pagamento dell’imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Per tutte le informazioni sulle nuove funzionalità è possibile consultare la sezione informativa e di assistenza dedicata ai documenti Iva precompilati disponibile sempre all’interno del portale.

 

La bozza della dichiarazione Iva è stata elaborata grazie ai dati dei registri Iva precompilati, anche se non validati, ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, a quelli della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente e ad altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).

 

La dichiarazione annuale si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite Iva e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). Con la realizzazione della precompilata Iva l’Agenzia delle entrate contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023.

Ebav Veneto: contributo per assunzione personale con disabilità superiore al 79%

Il contributo di 300,00 euro, riferito al singolo lavoratore, potrà essere erogato una tantum per azienda

L’Ebav, Ente bilaterale artigianato Veneto, rende noto che le imprese iscritte, in regola con i versamenti, possono richiedere (entro il 30 aprile 2023) l’accesso ad un nuovo contributo una tantum in caso di nuova assunzione di personale con disabilità superiore al 79%, nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
Il contributo riferito al singolo lavoratore potrà essere erogato una tantum per azienda, al sussistere dei seguenti requisiti:
– il lavoratore assunto deve avere trattenute Ebav in ogni B01;
– l’azienda, alla data assunzione, deve avere meno di 15 dipendenti;
– l’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti (autodichiarazione nel modello).
L’Ebav si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa al fine di verificare la validità dell’autocertificazione per invalidità superiore al 79%.
Il lavoratore assunto dovrà:
a) aver superato il periodo di prova, all’atto della presentazione della domanda;
b) avere trattenute Ebav, all’atto del pagamento del contributo:
– almeno un mese per azienda già versante;
– almeno tre mesi per azienda che entra ex-novo nel sistema Ebav;
– almeno sei mesi per lavoratore con contratto a chiamata. 
Il contributo sarà pari a 300,00 al mese dalla data assunzione fino a un massimo di 24 mesi (erogazioni semestrali).

Il Parlamento europeo scende in campo a favore dei lavoratori digitali

I deputati hanno approvato il progetto di mandato negoziale sulle nuove misure per migliorare le condizioni di chi opera sulle piattaforme digitali (Parlamento europeo, comunicato 2 febbraio 2023).

Un primo passo verso l’inizio della trattativa che dovrebbe migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali è stato compiuto. Infatti, il Parlamento europeo ha approvato il progetto di mandato negoziale sulle nuove norme adottato il 12 dicembre 2022 dalla commissione parlamentare per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL): testo che diventa quindi il mandato del Parlamento per i prossimi negoziati con i governi dell’Unione europea. Il documento legislativo è stato adottato con 376 voti favorevoli, 212 contrari e 15 astensioni. Ora perché i negoziati sulla direttiva possano iniziare bisogna attendere che gli Stati membri adottino la propria posizione.

Le nuove regole mirano a determinare in maniera adeguata lo status occupazionale dei lavoratori delle piattaforme e a disciplinare l’utilizzo da parte delle piattaforme digitali degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale per monitorare e valutare i lavoratori. In particolare, il mandato negoziale del Parlamento europeo persegue gli obiettivi di definire nuove regole per combattere il falso autoimpiego nelle piattaforme di lavoro, la necessità del controllo umano su tutte le decisioni che incidono sulle condizioni di lavoro e l’esigenza che le piattaforme condividano più informazioni con le autorità nazionali.

Il mandato negoziale è stato annunciato in aula il 16 gennaio dalla Presidente Metsola ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento del Parlamento europeo che prevede il voto in plenaria qualora venga presentata una richiesta di votazione da parte di almeno un decimo dei membri del Parlamento (soglia media) entro la fine del giorno successivo all’annuncio.

Giornalisti, verso un nuovo contratto nazionale 

Proposte migliorative per il nuovo Contratto nazionale (Figec Cisal – Uspi) per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale, on line e nazionale no profit

Procede la campagna tesseramento alla Figec Cisal, il nuovo sindacato dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’informazione, della comunicazione, dei media, dell’editoria, dell’arte e della cultura.
La Giunta Esecutiva ha elaborato le proposte migliorative per il nuovo Contratto nazionale per il lavoro giornalistico e la comunicazione (Figec Cisal – Uspi), che assorbirà il Protocollo Uspi-Cisal, già leader nelle principali testate dell’informazione online. Le proposte, che recepiscono gli elementi migliorativi proposti dalla dirigenza sindacale e le istanze formulate dalla categoria dopo l’apertura delle trattative contrattuali, avvenuta il 15 novembre scorso, sono state approvate all’unanimità dalla Giunta Esecutiva e trasmesse all’Uspi, in vista del confronto finale che sancirà il varo del nuovo Contratto nazionale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e on line e nazionale no profit.
La Giunta Esecutiva ha, inoltre, confermato per l’anno 2023 le quote associative per i non contrattualizzati pari a 50,00 euro l’anno, ed istituito la trattenuta sindacale sulla busta paga, nella misura dello 0,15%.
Gli iscritti alla Figec potranno, inoltre, beneficiare in tutta Italia di consulenza e assistenza, soprattutto fiscale, tributaria e previdenziale, per il disbrigo delle pratiche burocratiche, la compilazione della dichiarazione dei redditi o del modello Isee, la soluzione ai dubbi legati all’interpretazione delle norme e delle leggi vigenti.
Sono stati altresì siglati accordi di convenzione con numerose aziende esterne per consentire agli iscritti e ai propri familiari di accedere a prodotti e servizi a condizioni agevolate.
Particolare attenzione è stata dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione in tutti gli ambiti di interesse dell’attività sindacale, delle politiche sul lavoro e delle questioni socio-economiche.