Contribuzione volontaria 2023 per dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla Gestione separata

L’INPS si occupa dei contributi volontari relativi al 2023 di alcune categorie di soggetti, indicando, tra l’altro, le aliquote contributive alla luce della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo comunicata dall’ISTAT (INPS, circolare 20 febbraio 2023, n. 22).

Si tratta, in particolare, dei versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST), dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, dei versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti e degli iscritti alla Gestione separata.

 

La variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022, è stata comunicata dall’ISTAT nella misura del +8,1%.

 

Riguardo ai lavoratori dipendenti non agricoli, sulla base della predetta variazione dell’indice ISTAT, per l’anno 2023: la retribuzione minima settimanale è pari a € 227,18; la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, è di € 52.190,00; il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 113.520,00.

 

Viene indicata l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, che è pari al 33% mentre, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata l’aliquota del 27,87%.

 

Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%. Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari.

 

Nessuna variazione nemmeno per l’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.

 

Versano la stessa aliquota contributiva IVS vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, pari al 33%, anche giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero all’evidenza contabile separata dello stesso FPLD.

 

L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote: 24% e 24,48%, rispettivamente per artigiani e commercianti titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni; 23,25% e 23,73% per artigiani e commercianti collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

 

Per i versamenti volontari nella Gestione separata, infine, per la determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2023, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

 

Poiché nel 2023 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 17.504,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.376,04 su base annua e a € 364,67 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.776,32 su base annua e a € 481,36 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

 

Calcio femminile: obbligo di iscrizione al Fondo sportivi professionisti a decorrere dal 1° luglio

L’INPS illustra le disposizioni normative e amministrative in vigore, in seguito al passaggio al professionismo sportivo del calcio femminile di Serie A (INPS, circolare 20 febbraio 2023 n. 24).

Con l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile per la stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A, le società sportive che beneficiano dell’attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti contributivi in favore del Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP). In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2022 si applicano le disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti, ai sensi della Legge n. 91/1981, per diverse figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile, come i direttori sportivi, i direttori tecnici, le atlete calciatrici, gli allenatori e i preparatori atletici.

Più nel dettaglio, l’Istituto ricorda che, con specifico riferimento alle calciatrici professioniste, si prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e si ammette quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti stabiliti tassativamente dalla norma (articolo 3, Legge n. 91/1981). Peraltro, l’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore.

La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile (ancorché si tratti di lavoro autonomo), è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pari al 23,81% a carico del datore di lavoro/committente e al 9,19% a carico del lavoratore subordinato o autonomo.

La contribuzione (33%), per i lavoratori dello sport professionistico, è calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore. Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Per gli sportivi professionisti “vecchi iscritti” (aventi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312. 

È altresì dovuto il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito annualmente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. Si applica, inoltre, l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore di cui all’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992.

La circolare in commento include, infine, le istruzioni operative per i datori di lavoro.

CCNL Assicurazioni-Personale amministrativo: corrisposte Indennità di carica ed Una Tantum-cash



Indennità di carica e Una Tantum – Cash in arrivo con il mese di marzo


L’Ipotesi di Accordo siglata il 16 novembre 2022 tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e con scadenza il 31 dicembre 2024, prevede all’Allegato 1, per il personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del presente CCNL, la corresponsione, entro il 31 marzo 2023, di un importo a titolo di Una Tantum-Cash pari ad euro 400,00, per un dipendente di 4° livello, 7a classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle di cui all’Allegato anzidetto. 


 













































































































































CLASSE LIV. 7 LIV. 6 LIV. 5 LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2 LIV. 1
Cl 1 1-2 457,68 386,68 362,36 341,88 313,36 286,28 271.52
Cl 2 3-4 472.24 398,24 372,76 351,16 322,04 293,48 278,48
Cl 3 5-6 486.76 409,76 383,20 360,44 330,72 300,68 285.40
Cl 4 7-8 501,28 421,32 393,60 369,76 339,36 307,88 292,32
Cl 5 9-10 515,84 432,88 404,04 379,04 348,04 315,12 299,24
Cl 6 11-12 530,36 444.40 414.44 388,36 356,72 322,32 306,16
Cl 7 13-14-15 546,60 458,80 427,32 400,00 367,24 330,92 313,16
Cl 8 16-17-18 562,80 473,16 440,16 411,68 377.80 339 56 320,16
Cl 9 19-20-21   487,52 453,00 423,32 388,32 348,16 327,12
Cl 10 22-23-24   501,88 465,84 434,96 398,84 356,80 334.12
Cl 11 25-26-27   516,24 478,68 446,64 409,40 365,40 341,08
Cl 12 28-29-30   530,60 491,52 458,28 419,92 374,04 348,08
Cl 13 oltre   544,96 504,36 469,96 430,44 382,64 355.08

Altresì, sempre nel mese di marzo 2023, viene erogata per il personale Funzionario del settore, un’Indennità economica, quale ex indennità di carica.
Indennità di carica dei funzionari – Una Tantum per indennità di carica


 

































































CLASSE   3° GRADO 2° GRADO 1° GRADO Funzionario Senior Funzionario Business Assegno ad personam per ex F2
Cl 1 1-2 106.40 78,36 48,28 106,40 48,28 30,08
Cl 2 3-4 117,80 89,36 58,68 117,80 58,68 30,68
Cl 3 5-6 129,20 100,32 69,08 129,20 69,08 31,24
Cl 4 7-8-9 140,60 111,32 79,44 140,60 79,44 31,88
Cl 5 10-11-12 152,00 122,28 89.84 152,00 89,84 32,44
Cl 6 Oltre 163,40 133,28 100,28 163,40 10028 33,00

 

CCNL Servizi Funerari – Imprese pubbliche: Una Tantum con la retribuzione di marzo



 A copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023 viene corrisposto ai lavoratori un importo Una Tantum di 400,00 euro lordi  al Livello C1, da riparametrare per gli altri livelli


Con l’ipotesi di accordo siglata il 7 febbraio 2023 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, Utilitalia e Funzione Pubblica-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno riconosciuto ai soli lavoratori in forza alla data di stipula un importo forfettario Una Tantum, a copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023.
L’importo, escluso dalla base di calcolo del TFR, è stato stabilito convenzionalmente dalle Parti in 400,00 euro lordi, riferiti al parametro medio del livello C1 (141,50), e sarà erogato contestualmente alla retribuzione del mese di marzo 2023.









































Livello Una Tantum
QS € 692,16
Q € 618,54
A1 € 546,12
A2 € 496,48
B1 € 459,08
B2 € 429,54
C1 € 400,00
C2 € 378,66
C3 € 367,18
D1 € 355,70
D2 € 336,03
D3 € 282,69

Detta somma viene determinata in misura pari ad 1/14 (un quattordicesimo) per mese intero di servizio prestato da ciascun lavoratore nel periodo 1° gennaio 2022-28 febbraio 2023. Per mese intero si intende anche la frazione superiore a 15 giorni.
Sono equiparate a servizio prestato le sole assenze con diritto alla retribuzione almeno parziale a carico dell’azienda (es. malattia, infortunio, congedo per maternità, ecc.). In caso di retribuzione ridotta per lavoro part-time, la somma verrà corrisposta con la stessa percentuale di riduzione.
Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2022, l’importo sarà corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione.

Enasarco e versamenti ante 1996: sufficienti per l’anzianità contributiva?

L’INPS affronta la questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco), ai fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o contributivo,  legato all’anzianità assicurativa (INPS, messaggio 20 febbraio 2023, n. 730).

Si ricorda che, a seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della Legge n. 335/1995, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò è previsto in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici e, pertanto, anche ai fini del versamento della relativa contribuzione.

 

L’Istituto, già in precedenza (circolari nn. 42/2009 e 177/1996), ha chiarito che “la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo”, facendo dunque riferimento alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse per i liberi professionisti.

 

Con particolare riferimento agli agenti e ai rappresentanti di commercio, la Legge n. 613/1966, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’INPS.

 

La Fondazione Enasarco, pertanto, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato, continua a provvedere ai trattamenti previdenziali integrativi per gli agenti e i rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici integrativi.

 

Conseguentemente, la natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco – che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione – fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.

 

Nel messaggio in oggetto, dunque, l’INPS precisa che, ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della citata legge, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all’entrata in vigore della Legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

 

Solamente nel caso in cui sussistano periodi contributivi antecedenti all’entrata in vigore della Legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all’Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale in argomento.

CCNL Giornalisti Radiotelevisivi Locali: nuovi minimi



Previsti aumenti retributivi da marzo 


Con il CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022 tra Aeranti – Corallo e la Federazione Nazionale Stampa Italiana sono previsti nuovi aumenti retributivi a partire da marzo 2023 per i dipendenti di imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
Di seguito gli importi.














Livello Minimo
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 2.065,55
    Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.635,13
 Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.470,58

Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali esenti da bollo per la Società di Mutuo Soccorso

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una Società di Mutuo Soccorso, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in merito all’esenzione dall’imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale (Agenzie delle Entrate, risposta a istanza di interpello 21 febbraio 2023, n. 219).

Con particolare riferimento ai procedimenti arbitrali, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 20 della tariffa allegata al D.P.R.  n. 642/1972, che prevede, per gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali, il pagamento dell’imposta di bollo, nella misura di euro 16.00 per ogni foglio. Poiché l’imposta di bollo su tali atti e provvedimenti è dovuta fin dall’origine, l’obbligazione tributaria deve essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.

 

Con riferimento al caso rappresentato, ricorda, invece, che l’art. 82, co. 5 del Codice del terzo settore prevede per “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato”, relativi o richiesti dagli Enti del terzo settore, l’esenzione dall’imposta di bollo.

L’ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore porta a ritenere corretto ricomprendere nel regime di esenzione anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo. In linea con quanto ipotizzato dall’istante, l’Agenzia ritiene infatti che il legislatore con tale esenzione ha manifestato la volontà di agevolare il più possibile gli enti del Terzo settore per il ruolo che svolgono, tanto che l’unico limite posto dalla norma per la fruizione del beneficio fiscale è l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore. 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che la società di mutuo soccorso istante possa fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo.

Assegno unico e universale per i figli e applicazione ai nuclei vedovili

L’INPS fornisce indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione dell’Assegno unico e universale per il secondo percettore di reddito nel caso di decesso del genitore lavoratore che si sia verificato nel periodo di fruizione della misura (INPS, messaggio 17 febbraio 2023, n. 724).

La maggiorazione in questione è quella prevista dall’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021, nella misura massima pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore, parametrata ai livelli di ISEE, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.

 

Essendo la finalità del bonus in esame quella di incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare, l’INPS aveva già chiarito in precedenza che, in linea di principio, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore.

 

Tuttavia, l’Istituto, con il messaggio in oggetto, torna sull’argomento per moderare il suddetto principio alla luce della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, comunicando che il bonus per il secondo percettore di reddito viene erogato d’ufficio ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno, senza che sia necessario compiere alcun ulteriore adempimento per beneficiare della maggiorazione.

 

Pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa. 

 

La maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023.

Giornalisti, siglato il nuovo contratto nazionale tra Figec-Cisal e Uspi

Previsti aumenti retributivi e contributivi, modifiche alla classificazione del personale e in tema di festività religiose

Nei giorni scorsi le delegazioni di Figec-Cisal e Uspi hanno firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico, per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale, on line e nazionale no profit che assorbe, integrandolo, il Protocollo d’intesa Uspi-Cisal scaduto il 31 ottobre scorso.
Il nuovo contratto riconosce al settore, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023, aumenti retributivi e contributivi (oltre il 5% dopo soli 2 mesi di vacanza contrattuale, compensata, inoltre, con un’indennità di 20,00 euro) ed estende diritti e tutele ai lavoratori. Il trattamento economico minimo per i collaboratori coordinati e continuativi è di 3.000 euro (250,00 al mese per un minimo di 144 articoli l’anno per i quotidiani (12 articoli in media per mese di almeno 1.600 battute). Nel caso in cui il numero di prestazioni richieste dall’azienda risultasse inferiore al minimo annuale indicato, il pagamento delle stesse avverrà adottando il criterio della proporzionalità.
Per il settore dell’on line il contratto si applica anche alle nuove figure professionali da tempo presenti nelle piattaforme digitali e multimediali. I minimi contrattuali sono compresi tra i 1.376,00 euro del praticante e i 1.754,00 euro del caporedattore, più tredicesima mensilità, e 7 scatti biennali pari al 3% del minimo tabellare.
Le qualifiche professionali passano da 5 a 9 e riprendono le denominazioni tradizionali di caporedattore, caposervizio, redattore con meno e oltre 24 mesi, collaboratore redazionale, praticante, corrispondente, collaboratore fisso, informatore. Vengono altresì reintrodotte le storiche figure professionali di critico, informatore politico-parlamentare, inviato e vaticanista.
Figec-Cisal e Uspi hanno, inoltre, condiviso l’importanza di garantire ai lavoratori anche un ulteriore contributo dell’1% della retribuzione mensile da destinare alla previdenza complementare e l’assistenza integrativa al Servizio Sanitario Nazionale gratuita grazie all’Ente Bilaterale Confederale (ENBIC).
In materia di permessi, sono previsti 2 giorni di permesso straordinario per l’aggiornamento professionale e l’acquisizione dei crediti formativi e 12 giorni di permesso sindacale.
A richiesta dei lavoratori appartenenti a religioni o culti diversi da quello cattolico, saranno individuate festività religiose integrative o sostitutive e, per la prima volta in un contratto nazionale di lavoro giornalistico, viene inserita tra i giorni festivi la domenica di Pasqua. 

Ebipro: previsto il rimborso per attività sportive

Per i lavoratori dipendenti degli studi professionali previsto il rimborso fino al 50% delle spese sostenute per attività sportive

L’Ebipro, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli studi Professionali, ha previsto per i dipendenti dei datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, il rimborso di parte delle spese sostenute sia a titolo personale che per i  figli a carico per le attività sportive e motorie riconosciute dal C.O.N.I.
L’iscritto può presentare una sola domanda all’anno, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2023, richiedendo il rimborso delle spese sostenute nell’anno solare precedente.
Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute per l’esercizio di discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I. e/o per l’abbonamento in palestra, fino ad un importo massimo erogabile di 500,00 euro per richiesta. 
La domanda deve essere presentata con le proprie credenziali tramite procedura online, attraverso la piattaforma al link EBIPRO: accesso area riservata.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
– documenti fiscali  (fatture, ricevute, scontrini fiscali o attestazioni annuali riepilogative dei pagamenti effettuati con indicazione delle rispettive date) emessi dalla società/associazione sportiva secondo la vigente normativa fiscale;
– copia dell’ultima busta paga.