TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI TRANSFRONTALIERE: APPROVATO IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA UE

Pubblicato in G.U. n. 56 del 7 marzo 2023 il d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Il campo di applicazione del d.lgs. comprende le operazioni transfrontaliere riguardanti:

  1. una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l’amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell’Unione europea;
  2. società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell’UE la sede sociale né l’amministrazione centrale né il centro di  attività  principale, se l’applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è parimenti prevista  dalla legge applicabile a ciascuna delle società  di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall’operazione;
  3. operazioni che non rientrano nei casi di cui alle lettere a)  e  b)  e  alle  operazioni  internazionali, nel rispetto dell’articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
  4. enti non societari, in quanto compatibile, nel rispetto dell’articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995;
    società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d’impresa.

L’autorità competente chiamata a vigilare ai fini del rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29 e ad effettuare i controlli previsti dagli articoli 13, 33 e 47 è il notaio quale pubblico ufficiale.

Sulla trasformazione è previsto il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all’approvazione del progetto stesso e la relativa decisione di trasformazione deve risultare da atto pubblico.

Alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera si applica il titolo V, capo X, sezione II, del libro V del  codice civile. Dal progetto di fusione dovranno risultare le info ex art. 2501 ter c.c. e quelle elencate all’articolo 19. Spetta all’organo  amministrativo di  ciascuna delle società che vi partecipano redigere una relazione sugli aspetti giuridici ed economici della fusione e le  implicazioni per i  lavoratori e per l’attività futura della società, con la possibilità di redigere una relazione unica o due separate per soci e lavoratori. La relazione di cui all’articolo 2501-sexies del codice civile è redatta da uno o più esperti  scelti fra i soggetti di cui all’articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile. Se la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è ammessa alla negoziazione in mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza  della Commissione nazionale per le società e la borsa. La fusione deve risultare da atto pubblico e qualora la società risultante dalla fusione transfrontaliera fosse  una società italiana spetta al notaio redigere l’atto pubblico di fusione di cui all’articolo 2504 del  codice  civile  ed  espletare  il  controllo  di legalità di cui all’articolo 33. Altrimenti qualora la società risultante fosse di altro Stato l’atto pubblico di fusione dev’essere redatto dall’autorità competente dello Stato la  cui  legge  è  applicabile alla società risultante dalla fusione ed è depositato presso  il notaio ai fini di cui all’articolo 34, comma 2. 

CCNL Dirigenti Terziario: le novità 2023 per i Quadri associati a Manageritalia

Nuovi vantaggi e servizi in materia di copertura Ltc, copertura legale ed assistenza viaggio, servizi di consulenza e classiche prestazioni, welfare integrativo

Per il personale Quadro associato a Manageritalia, il 2023 porta sempre più vantaggi e nuovi servizi con un valore, anche di mercato, superiore rispetto l’importo della quota associativa da versare.
I servizi offerti riguardano soprattutto lo sviluppo e la transizione professionale, il welfare per i Quadri e le loro famiglie, opportunità professionali e di business che assumono sempre più un ruolo decisivo nella business community.
La quota d’iscrizione a Manageritalia 2023, pari ad euro 60,00, oltre a quanto definito, comprende anche la Copertura Ltc – Long Term Care in forma temporanea.
Di seguito, i vantaggi di entrare a far parte della Membership 2023:
– Copertura Ltc – Long Term Care in forma temporanea: piano assicurativo per eventi di infortunio e malattia che causino non autosufficienza, al fine di dare un supporto economico continuativo e a lungo termine. Tale polizza, che copre tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa e con età assicurativa fino a 69 anni, eroga una rendita mensile vitalizia natural durante pari ad euro 1.000,00 netti, con assunzione del relativo rischio, senza la compilazione di un questionario sanitario. La valutazione di non autosufficienza si basa sulla mancanza di autonomia nello svolgimento di almeno quattro attività elementari svolte quotidianamente su sei, non comprendendo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività del vivere quotidiano.
Coperture in ambito legale e assistenza in viaggio: per quanto concerne la tutela legale, viene corrisposto, per l’intero nucleo familiare iscritto a Manageritalia, il rimborso delle spese sopportate in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, in ambito giudiziale e stragiudiziale; nonché, in caso di emergenze in Italia e all’estero, attività di assistenza e consulenza tramite la Europe Assistance Italia.
Servizi di consulenza e prestazioni classiche:
1. Askmit, ossia un servizio multidisciplinare di consulenza online che risponde in 48h su tematiche legali, fiscali, contrattuali;
2. Formazione e carriera, concernenti attività di assistenza e consulenza personalizzate;
3. Investimento, ossia la possibilità di aderire alla polizza Nuova Capitello.
Welfare Integrativo: possibilità di poter accedere ad una proposta di servizi di welfare integrativo acquistabili individualmente, in funzione di coperture già attive, con un rapporto qualità-prezzo migliore rispetto a prima, in relazione alle esigenze professionali, personali e disponibilità economiche. Una serie di coperture assicurative in ambito di salute, previdenza e patrimonio per il Manager e la propria famiglia.

Tirocinio fraudolento: possibile ricorrere al Comitato per i rapporti di lavoro?

L’INL esclude la competenza del Comitato per i rapporti di lavoro a giudicare la fraudolenza dei tirocini trattandosi di una fattispecie sanzionata penalmente (INL, nota 8 marzo 2023, n. 453).

L’Ispettorato fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 234/2021.

 

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente: lo ribadisce l’art. 1, co. 723, della predetta legge che, inoltre, prevede la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.  

 

Trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede, da parte del personale ispettivo, l’adozione della prescrizione obbligatoria finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento. Invece, dal punto di vista civilistico, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato è rimesso alla scelta del tirocinante, in quanto l’ultimo periodo del comma 723 fa salva la possibilità, su domanda dello stesso tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

 

Riguardo poi ai profili previdenziali e ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, è stato chiarito che gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

 

Sulla base di queste premesse, l’INL giunge alla conclusione che la fattispecie del tirocinio fraudolento sia sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro, inteso quale mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

 

Nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo
procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa.

 

Pertanto, nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, l’INL ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine
di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale. 

 

CIRL Abbigliamento Artigianato – Veneto: prorogata la vigenza del contratto fino al 29 febbraio 2024

Per effetto dell’accordo è stata prorogata l’erogazione dell’ERT e della quota di adesione contrattuale a previdenza contrattuale

Il 21 febbraio 2023 Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani del Veneto e Filctem-Cgil regionale del Veneto, Femca-Cisl regionale del Veneto, Uiltec-Uil regionale del Veneto, hanno sottoscritto un accordo che proroga ulteriormente la vigenza del contratto, applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzature, bambole, giocattoli, pulitintolavanderie, occhialeria e ottica, del 14.12.2016, del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017 e successive proroghe, al 29 febbraio 2024.
Per effetto dell’accordo è stata prorogata, fino al 29 febbraio 2024, l’erogazione dell’ERT e della quota di adesione contrattuale a previdenza contrattuale.
Viene altresì confermata la quota di 2,50 euro, a carico dell’impresa, di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato in favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). La quota viene versata in un’unica soluzione unitamente alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo.
I datori di lavoro che hanno già assolto al versamento della quota annua per il 2023, con riferimento ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 al 28 febbraio 2023, non sono tenuti a ripetere il versamento.
Per i lavoratori assunti invece dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento.
Al termine dell’incontro le parti si sono impegnate, una volta rinnovato il CCNL a livello nazionale, di dare avvio alla trattativa di rinnovo del CIRL.

CCNL Metalmeccanica – PMI (Conflavoro): sottoscritto il nuovo contratto

Siglato il CCNL per gli addetti alla Piccola e Media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione Impianti

In data 25 gennaio 2023 è stato siglato da Conflavoro PMI, Fesica-Confsal e Confsal il nuovo CCNL applicabile alla Piccola e Media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione di Impianti, con decorrenza a far data dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2026.
Le novità del CCNL sono innanzitutto la possibilità di istituire contratti part-time senza il minimo di ore settimanali, la previsione di contratti a tempo determinato fino al 50% dei lavoratori assunti in azienda a tempo indeterminato, apprendisti e con contratto di reinserimento.
A tal proposito si evidenzia la tipologia del contratto di reinserimento  applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma. 
Per quanto riguarda la disciplina delle assunzioni, è previsto un periodo di prova esteso a 6 mesi per Quadri e primo livello e 3 mesi per gli altri livelli,  la possibilità di attribuire retribuzioni ridotte ai lavoratori che abbiano meno di 5 anni di esperienza nella mansione per la quale vengono assunti del 7,5% per il primo anno e del 5% per il secondo anno, nei livelli individuati dal CCNL.
Relativamente allo straordinario, in ragione dei numerosi settori a cui si può applicare il Contratto, sono previsti diversi massimali (massimo 270 ore per le attività di manutenzione, installazione e montaggio e massimo 290 ore per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica).
E’, altresì, stabilita la possibilità del telelavoro a carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente.
In relazione agli Enti e ai Fondi, il CCNL Metalmeccanico PMI prevede l’adesione all’EBIASP come Ente Bilaterale e al Fondosani come Fondo Sanitario.

Indennità Fermo pesca 2022, al via le domande

Le imprese interessate alla misura potranno presentare le istanze esclusivamente tramite il sistema telematico  “CIGSonline” (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 marzo 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato notizia delle modalità di richiesta dell’indennità di Fermo Pesca per l’anno 2022. Si tratta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro prevista dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) che ha disposto per l’anno 2022 il suo riconoscimento, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Le modalità di richiesta da parte delle aziende sono state definite dal Decreto interministeriale n. 1 del 7 marzo 2023 che, tuttavia, al momento è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Comunque, nel comunicato il Ministero chiarisce che le imprese interessate a ricevere l’indennità, in base a quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto, potranno presentare, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il sistema telematico  “CIGSonline“, non essendo ammesse altre modalità di presentazione.

La procedura, le istruzioni e gli allegati per l’inoltro delle istanze sono disponibili nella pagina web sul sito istituzionale dedicata al Fermo Pesca. 

L’unico strumento di pagamento dell’imposta di bollo è disponibile utilizzando, il sistema di pagamento “PagoPA“, attivabile attraverso l’apposita funzione integrata, all’interno dell’applicativo CIGSonline. Solo alla conclusione positiva della procedura di pagamento sarà possibile inoltrare la domanda. Bisogna pertanto tener conto dei tempi tecnici necessari per la procedura di pagamento, soprattutto in prossimità del termine di presentazione. Il Ministero non è responsabile di ritardi nell’invio delle istanze rispetto alla data perentoria del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto sul sito Istituzionale del Ministero del Lavoro, avvenuta appunto il 7 marzo 2023, causati da eventuali rallentamenti nelle tempistiche delle procedure di pagamento sul sistema “PagoPA”. 

La Direzione generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero svolgerà l’istruttoria sulle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità, elaborerà gli elenchi degli aventi diritto, per giurisdizione di Direzione Marittima e quantificherà l’ammontare per ciascun marittimo. Qualora le richieste aziendali superino lo stanziamento previsto, la relativa indennità sarà ridotta proporzionalmente per ogni singolo lavoratore. Il Ministero ribadisce quanto già previsto dall’articolo 4, comma 6, del citato Decreto Interministeriale, in tema di improcedibilità delle istanze prive del visto dell’Autorità marittima. Si invitano gli utenti a monitorare il canale comunicazioni CIGSonline, sul quale verranno notificate comunicazioni e richieste di integrazioni documentali, relativamente alle istanze presentate.

 

Mitigazione e trasparenza costi delle transazioni elettroniche: istituito Tavolo tecnico

 

Con il DECRETO 03 MARZO 2023 il MEF istituisce un tavolo permanente sulle transazioni elettroniche diretto ad assicurare il necessario coordinamento e confronto tra i componenti del tavolo, per la mitigazione e la trasparenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti.

Come previsto dall’art. 1, comma 386 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il MEF adotta un decreto volto a istituire un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Sempre nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1, comma 387 è stabilito che ove il tavolo istituito ai sensi del comma 386 non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell’accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l’anno 2023, un contributo straordinario quantificato dalla citata norma

Il tavolo è presieduto dal Direttore generale del dipartimento del tesoro del ministero e ne fanno parte: MEF, Banca d’Italia, Agenzia delle entrate, Associazione bancaria italiana, Associazione italiana prestatori servizi di pagamento, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, MIMIT e Agenzia per l’Italia digitale.

Il MEF invita a partecipare anche i prestatori di servizi di pagamento, i gestori di circuiti e schemi di pagamento, nonché le relative associazioni di categoria. Ai lavori del tavolo possono essere invitati anche ulteriori associazioni rappresentative degli esercenti, valutata anche la rappresentanza degli interessi coinvolti, nonché, in qualità di uditori, i rappresentanti di altre amministrazioni o autorità.

Le riunioni del tavolo si svolgono ordinariamente in modalità telematica, fatte salve specifiche esigenze che richiedono la convocazione in presenza. I componenti, nell’ambito del tavolo permanente, possono pervenire alla conclusione di un accordo, la cui comunicazione avviene tramite sito istituzionale del MEF.

 

CCNL Scuola pubblica: confronto su aumenti salariali, precarietà dell’occupazione, nuove assunzioni

Proposte innovative per i dipendenti del settore Scuola

Nei giorni scorsi si sono riunite Cgil, Fp-Cgil e Flc-Cgil per affrontare le questioni relative ad aumenti salariali, contrasto alla precarietà e qualità dell’occupazione, nonché nuove assunzioni in ambito dell’Istruzione italiana.
Ciò a cui si è cercato e a cui si cerca di far fronte è soprattutto il forte ritardo nella sottoscrizione dei contratti, dovendo ancora chiudere la stagione 2019/2021, pertanto, si è evidenziata la necessità di acquisire maggiori risorse per gli Enti di Ricerca affinché vengano accelerate le trattative sui contratti relativi alle aree di dirigenza, ed affinché venga posta in essere la chiusura dei contratti dei settori Istruzione, Università e Ricerca.
Altresì, quello che si è cercato di sviluppare, è il tratto innovativo della più recente contrattazione, dall’ordinamento professionale, allo smartworking, alla formazione, alla valorizzazione delle relazioni sindacali come strumento per innovare la Pubblica Amministrazione e rispondere ai nuovi bisogni, dall’altra l’aumento salariale secondo le necessità di recupero del potere d’acquisto, poiché negli ultimi anni ha subito un forte calo dovuto alla crescita dell’inflazione. In aggiunta, risulta indispensabile realizzare lo scorrimento delle graduatorie, la stabilizzazione dei precari ed insistere con procedure che consentano l’accelerazione delle prove selettive.
Inoltre, Cgil, Fp e Flc si sono espresse, dichiarando che la precarietà dovrà esser contrastata soprattutto in contesti quali, ad esempio: il Pnrr, i tecnici del sud assunti a tempo determinato dai comuni, i precari del Ministero della Giustizia, quelli che da anni gestiscono i servizi di accoglienza del Ministero dell’Interno, attraverso un tavolo di confronto specifico nell’ambito del piano di assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni per poter intervenire in un modo strutturale su quella che continua ad essere un’emergenza nonostante i vari processi di stabilizzazione eseguiti. Ciò le Parti Sindacali intendono raggiungere, non è altro che una concreta e coerente risposta agli obiettivi prefissati.

Anzianità di iscrizione al RUNTS, valgono anche i periodi maturati nei registri previgenti

L’iscrizione delle ODV e delle APS nei previgenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale può essere computata nei 6 mesi di iscrizione al RUNTS nel rispetto di un principio di continuità (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 3 marzo 2023, n. 2904). 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali giunge a tale conclusione in risposta a un quesito in ordine all’interpretazione dell’articolo 56 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore). Infatti, il citato articolo, al comma 1, prevede – tra i requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato (ODV)  e alle associazioni di promozione sociale (APS) per poter sottoscrivere, con le amministrazioni pubbliche, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato – quello della iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 

 

Viene chiesto se sia possibile considerare, ai fini della predetta anzianità di iscrizione, anche eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.

 

L’iscrizione al RUNTS di cui si discute, oltre che rispettare il requisito minimo di durata dei 6 mesi, deve anche avvenire in una delle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) e b) del Codice del Terzo settore (e ciò in ragione della prevalenza dell’apporto della componente volontaristica nello svolgimento delle attività di interesse generale che caratterizza le ODV e le APS).

 

La decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice: la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, previsto dal medesimo Codice, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali vanno annoverati i registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale. L’articolo 54, comma 4 del Codice, poi, dispone che, fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.

 

Pertanto, il Ministero perviene alla logica conclusione di includere nel computo dei 6 mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000, ciò in omaggio a un principio di continuità, fissato dalle norme sopra richiamate, tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni dedicata, rispettivamente, alle ODV e alle APS.  

 

Il ricorso allo strumento convenzionale di cui all’articolo 56 del Codice potrà inoltre essere attivato anche nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, presso i competenti uffici regionali del RUNTS, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al registro medesimo.

 

Infine, nella nota in commento si precisa che non potrà, viceversa, valere, l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus ai fini di maturazione del requisito temporale minimo di possesso della necessaria qualificazione specifica.

CCNL Istituzioni Socio – Assistenziali (Anpas): definito un acconto economico in attesa del rinnovo

Erogata con la busta paga del mese di marzo 2023 una somma a titolo di acconto sul rinnovo del CCNL 2020 – 2022

Il 2 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Anpas, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl il Verbale di Accordo in cui Anpas ha stabilito che le Associazioni Anpas che applicano il CCNL a decorrere dal 1°dicembre 2022, al fine di consentire un intervento economico immediato, devono riconoscera una somma a titolo di acconto sul rinnovo del CCNL 2020-2022 nella misura del 3,5% del tabellare, riferito al livello C3 ed erogata con la busta paga del mese di marzo 2023.
Tale somma è da intendersi assorbibile su futuri aumenti previsti nel rinnovo.
Si deve, altresì, ricordare che sono in corso le trattative al fine di accorpare il CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Anpas), il CCNL Misericordie e il CCNL CRI; durante tale incontri avvenuti in quest’ultimo anno si è giunti ad una prima modifica condivisa degli articoli riguardante sia la parte normativa, al fine di rendere armonizzabili tali contratti, sia la parte economica prevedendo un adeguamento economico pari al 4,5% di aumento sul tabellare C3 con decorrenza dal 1°dicembre 2022.
La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia si impegna entro il 31 marzo 2023 a fornire risposta in merito a tale possibilità di unificazione.
Il prossimo incontro è fissato per il 4 aprile.