Prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona: obbligo di fattura

 

 L’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza in merito all’obbligo di documentazione tramite fattura delle Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona (risposta n. 275 del 4 aprile 2023).

L’istante, struttura sanitaria autorizzata nonché laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche, che rilascia referti delle analisi su carta intestata del laboratorio, ha interpellato l’Agenzia delle entrate riguardo alla possibilità di emettere il cd. ”scontrino parlante”, in sostituzione della fattura, con indicazione della natura, qualità e quantità delle prestazioni sanitarie eseguite.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), sono esenti dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

In particolare l’Agenzia specifica che, tra le operazioni per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non sotto esplicita richiesta del cliente al momento di effettuazione dell’operazione, rientrano:

– le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

– le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9),16) e 22) dell’art. 10 del decreto IVA.

 

Tali operazioni esenti da fattura possono attualmente essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, e l’emissione del cd. ”documento  commerciale”. Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, non sono ricomprese in questa categoria esente e, pertanto, devono essere documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente, in linea con quando previsto dall’ articolo 36­bis del decreto IVA ed anche dalla circolare n. 15 del 23 luglio 1993, in cui è chiarito che per le suddette prestazioni non è consentito di fruire dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione. 

 

Il ricorso al cd. ”scontrino parlante” è stato ammesso da parte delle farmacie, circoscrivendo puntualmente il tipo di prestazioni eseguibili nei locali delle farmacie stesse, secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. 153/2009 e valorizzando la circostanza che i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.

Nel caso prospettato, invece, le prestazioni sanitarie rese direttamente dall’istante devono essere documentate mediante fattura, ex articolo 21 del decreto IVA. 
  

 

Patologia asbesto-correlata e mesotelioma non professionale: istruzioni sulle erogazioni INAIL

L’INAIL riepiloga la disciplina relativa alla prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e alla prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, fornendo anche le istruzioni applicative (INAIL, circolare 4 aprile 2023, n. 14).

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga due tipi di prestazioni, ovvero una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15%o, elevata al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2023, alla rendita riconosciuta ai lavoratori o loro eredi per una patologia asbesto-correlata, e una indennità una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi.

 

Nella circolare in oggetto viene riassunta la disciplina prevista dalla normativa di riferimento per le due prestazioni in argomento e si forniscono le relative istruzioni applicative.

 

1) Prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata per una patologia asbesto-correlata

 

I beneficiari di questa prestazione sono:

 

a) i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, riconosciuta dall’INAIL per una patologia asbesto-correlata;

b) i superstiti, se l’evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.

 

Per l’anno 2023, la prestazione, nella misura del 17%, è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

 

Per accedere al beneficio non è necessario presentare alcuna domanda, trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, che ne costituisce il presupposto, e la stessa è anche cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento. 

 

2) Prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi

 

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL eroga una prestazione di importo fisso pari a 15.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 (in luogo del precedente importo di 10.000 euro) da corrispondere in unica soluzione, non cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

 

I beneficiari della suddetta prestazione sono:

 

a) i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l’esposizione all’amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale;

b) gli eredi dei malati, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.

 

Per l’accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all’INAIL, a pena di decadenza entro 3 anni dalla data dell’accertamento della malattia, utilizzando rispettivamente i moduli 190 e 190E, pubblicati nel sito istituzionale. Il predetto termine di decadenza decorre sempre dalla data della prima diagnosi ed è unico sia per i malati di mesotelioma non professionale, sia per i loro eredi.

 

In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto in Italia con l’indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione morbigena.

 

Nell’ipotesi di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.

 

Riguardo agli eredi beneficiari, la domanda deve essere prodotta da uno solo degli eredi (in presenza di più eredi, alla domanda deve essere allegata la delega degli altri eredi alla riscossione della prestazione), corredando la stessa anche della documentazione sanitaria che attesta che il decesso del malato è stato causato dal mesotelioma.

 

L’erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstite, può beneficiare anche della prestazione assistenziale una tantum nel caso sia egli stesso un malato di mesotelioma non professionale (per esposizione familiare o ambientale) oppure sia erede di un malato deceduto per mesotelioma non professionale, in considerazione del diverso fondamento giuridico delle due prestazioni (la rendita è una prestazione assicurativa, mentre la prestazione una tantum ha natura assistenziale).

 

La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo PEC della Sede INAIL competente individuata in base al domicilio del richiedente, o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di PEC. 

 

CCNL Alimentari – Cooperative: erogato l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione



Incremento aggiuntivo della retribuzione per i dipendenti del settore agricolo, zootecnico e alimentari 


Le Associazioni Sindacali Agrital-Agci, Legacoop Agroalimentare, FedagriPesca – Confcooperative e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in data 2 dicembre 2020, hanno concordato il rinnovo contrattuale per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto il 30 novembre 2015.
Dal 1°aprile 2023, l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, uno degli elementi che compongono il Trattamento Economico Complessivo, è determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta dalla tabella riportata di seguito, e viene corrisposto a tutti i lavoratori del comparto agricolo, zootecnico e alimentari.
Va specificato che, l’Iar non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e varrà anche per la retribuzione futura.






































Livello Parametri Iar
1S 230 58,77
1 200 51,10
2 165 42,16
3 A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55

 

CCNL Zootecnia: elemento provvisorio della retribuzione ad aprile

Previsto l’elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione da calcolarsi sui minimi retributivi

L’ipotesi di Accordo del 22 novembre 2021 sottoscritto tra l’Associazione italiana Allevatori, la Flai-Cigl, Fai-Cisl, la Uila-Uile e la Confederdia ed applicabile ai dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, e delle imprese private afferenti al settore Zootecnico ha previsto che a decorrere dal quarto mese successivo alla scadenza del CCNL, ovvero il 1° aprile 2023, qualora non sia stato ancora sottoscritto l’accordo di rinnovo, viene erogato un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Si specifica che dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato
L’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del CCNL e gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato CCNL a far data dalla sua decorrenza iniziale.

 

Equilibrio vita-lavoro: le indicazioni per permessi e congedi straordinari

Fornite le indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato (INPS, circolare 4 aprile 2023. n. 39).

L’INPS ha reso note le sue indicazioni amministrative per l’applicazione delle novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità, introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 nel testo della Legge n. 104/92 (articoli 33, 34, 42). 

Permessi per assistenza disabili gravi

In particolare, il D.Lgs. n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.  Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del citato decreto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. 

Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Resta impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi (comma 6, articolo 33, Legge n. 104/92). Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza (comma 3, articolo 33, Legge n. 104/92).

La circolare in commento, circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale, segnala che la fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Prolungamento del congedo parentale

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. L’INPS evidenzia, a tal proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.

Congedo straordinario

In materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, il citato D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Ai fini della spettanza del diritto, l’INPS segnala, tra l’altro, che, in base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso, sia da persone di sesso diverso.

Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile” dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.

L’INPS fornisce, quindi, l’ordine di priorità dei soggetti che possono usufruire del congedo in esame: coniuge convivente, padre/madre, figli conviventi, ecc. 

La circolare in oggetto, include, infine, le indicazioni procedurali per i permessi e i congedi straordinari, oltre che le istruzioni operative per i datori di lavoro privati e pubblici e sul regime fiscale.

CCNL Metalmeccanica (Artigianato): trattative sulla piattaforma di rinnovo contrattuale

Richieste salariali e non salariali sul tavolo delle trattative

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro tra i delegati del comparto relativo al CCNL Metalmeccanica Artigianato con le Associazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm definendo la piattaforma per il rinnovo del CCNL 2023-2026 dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri, Odontotecnici e Restauro dei beni culturali. Le richieste verranno presentate alle Parti Datoriali dopo il voto dei lavoratori il prossimo 28 aprile.
In tale circostanza si è constatato che, dopo il rallentamento dovuto alla pandemia, il settore in oggetto è tornato nuovamente ai livelli di Pil antecedenti alla crisi, prevedendo per il 2023 un trend di ulteriore crescita. A fronte di queste prospettive e della situazione inflattiva attuale e tenendo conto del consistente differenziale sui minimi retributivi rispetto agli altri contratti di settore, viene richiesto per l’anno corrente un incremento salariale nella misura del 12%.
In aggiunta a ciò, vengono al contempo domandati il riconoscimento una tantum di euro 250,00 a titolo di Flexible benefit ed ulteriori euro 250,00 annui nel caso non vi sia nessuna contrattazione regionale, nonché, l’introduzione di una clausola annuale di salvaguardia dei salari.
Circa le richieste non salariali invece, si demandano miglioramenti di quanto già previsto su: diritto di assemblea in azienda, sicurezza e ambiente, formazione professionale ponendo l’attenzione alla formazione continua certificata e alla richiesta di elevare a 24 il diritto individuale formativo, malattie brevi e di lunga durata, previdenza complementare, utilizzo del part-time, maternità e congedi, ferie e Par solidali, facilitazioni per i lavoratori immigrati. Ed inoltre, il completamento del processo di unificazione normativa tra i vari comparti del settore Artigianato Metalmeccanico iniziato già mediante l’ultimo rinnovo contrattuale.
Ed ancora, preme evidenziare che, ciò che i Sindacati vogliono esaminare, risultano esser le tematiche critiche e decisive di seguito elencate: il futuro delle competenze, il futuro della bilateralità e delle tutele e per la sostenibilità del lavoro, nonché la difesa del potere d’acquisto dei lavoratori in un’epoca di alta inflazione.
Da ultimo si comunica che, la piattaforma pone al centro della discussione, anche il tema relativo alle migliorie sul salario, al fine di riallineare i minimi del settore metalmeccanico ed impedire la competizione tra i lavoratori che spesso operano nelle stesse filiere produttive.

 

Qualificazione buoni mobilità rilasciati dal Comune per il percorso casa-lavoro

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro (risposta n. 274 del 4 aprile 2023).

L’istante ha sollevato dubbi riguardo ai buoni mobilità che i lavoratori dipendenti ricevono dal Comune, a titolo di incentivi chilometrici, e se questi debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti, che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall’art. 51, comma 3, del Tuir, con conseguenti riflessi sull’importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l’anno 2022.

 

In risposta al quesito, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), costituisce presupposto di tassazione il “possesso di redditi”, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie tassativamente previste dall’art. 6 del Tuir: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi. Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, l’arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.

 

Nel caso di specie, il Comune richiamato nell’istanza ha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune, coerentemente con obiettivi di sostenibilità ambientale, che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa-­lavoro e lavoro-­casa, fino ad esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30 giugno.

 

I buoni mobilità sono stati fissati nella misura di 20 centesimi a km e nella misura  massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente e per accedervi sono stati previsti i seguenti requisiti:

– che il datore di lavoro abbia aderito al programma in risposta all’ avviso comunale;

– che il Comune abbia accettato l’adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio;

– che il singolo lavoratore abbia accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione  mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.

 

Il contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli art. 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’art. 6 del Tuir.
Ne consegue, pertanto, che l’importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell’art 51 del Tuir, in quanto non costituisce reddito di lavoro dipendente.

Assegno sociale e soggiorno in Italia, le precisazioni dell’INPS

L’INPS si sofferma sul requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente la prestazione di assegno sociale con alcuni chiarimenti (INPS, messaggio 3 aprile 2023, n. 1268).

Il D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, ha introdotto, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno 10 anni.

 

Ciò premesso, con il messaggio in oggetto, l’INPS fornisce alcune precisazioni riguardo al suddetto requisito, anche a parziale rettifica di quanto in precedenza affermato sull’argomento e alla luce del mutato criterio per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

L’assegno sociale in argomento spetta al ricorrere dei seguenti requisiti anagrafici:

 

a) età anagrafica (attualmente 67 anni);

 

b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo;

 

c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;

 

d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.

Il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, di cui alla menzionata lettera c), costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello di cui alla lettera b), rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.

 

Richiamando i chiarimenti già contenuti nella circolare n. 131/2022, l’Istituto ricorda che la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio, con eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi.

 

Il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui alla citata lettera b), può essere richiesto dallo straniero che sia in possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità (articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998).

 

Pertanto, rettificando quanto detto nel paragrafo 2.2 della citata circolare n. 131/2022, l’INPS precisa che, qualora sussista continuità delle date di rilascio di 2 permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi automaticamente soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.

 

A tale conclusione l’Istituto perviene anche in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale, consolidato da diverse pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui vi è una differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, invece, dato fattuale regolato dal codice civile.

CCNL Coni: prorogato l’accordo sul lavoro agile

Prorogate al 30 giugno 2023 le disposizioni in tema di lavoro agile

Il 27 marzo 2023 i rappresentanti della Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS. firmatarie (Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Pa, Fp-Ugl, Fialp-Cisal) del CCNL del personale non dirigente 26 gennaio 2022 hanno definito un’ulteriore proroga dell’accordo sindacale sottoscritto l’11 maggio 2022 sul lavoro agile, già prorogato al 31 marzo 2023 dall’accordo sottoscritto il 16 dicembre 2022.
Nel richiamare l’accordo del maggio scorso si ricorda che l’individuazione delle attività per le quali è possibile eseguire la prestazione in modalità agile è effettuata dal datore di lavoro, attraverso apposite ricognizioni dirette a verificare la natura e le caratteristiche dei processi di lavoro, il loro grado di digitalizzazione, le competenze del personale necessarie, le esigenze di tutela della sicurezza delle informazioni e dei dati e la valutabilità dei risultati conseguiti.
La prestazione in modalità agile può essere resa, di norma, fino ad un massimo di 8 giornate al mese, che se non utilizzate non possono essere recuperate nei mesi successivi. La pianificazione delle giornate è concordata tra le parti tenendo conto delle esigenze lavorative e organizzative, garantendo l’alternanza con il lavoro in presenza, anche fra più addetti alle medesime attività o progetti che fossero impegnati in forma agile.
La collocazione della prestazione, che deve rispettare i limiti della durata massima dell’orario giornaliero e settimanale e non è riconducibile all’articolazione giornaliera dell’orario di lavoro osservato per le attività svolte presso la sede aziendale, è individuata dal dipendente, nel rispetto delle direttive impartite e delle attività assegnate e ferma restando la garanzia di un’efficace interazione con la struttura di appartenenza e di un efficace svolgimento della prestazione. A tal fine l’accordo individuale deve definire la fascia di contattabilità durante l’arco della giornata di lavoro agile, non superiore all’orario osservato per il lavoro in presenza, e la fascia di inoperatività, nella quale il lavoratore non può erogare la prestazione.
Al fine di assicurare la tutela della salute e quale periodo di inoperatività, l’individuazione dell’ambito temporale di collocazione della prestazione da parte del dipendente non può riguardare la fascia oraria antecedente alle ore 7.00 e successiva alle ore 21.00, fatte salve circostanze eccezionali per le quali non sia possibile ritardare la prestazione senza arrecare pregiudizio all’organizzazione o a terzi. Al fine di garantire quanto previsto dall’art. 7, D.Lgs. 66/2003, il dipendente integra detto periodo osservando il rispetto delle 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. La fascia di contattabilità viene definita nell’accordo individuale e non può ricomprendere l’orario tra le 12.45 e le 14.30, o orario di analoga durata diversamente fissato tra le parti. Negli orari diversi da quelli compresi nella fascia di contattabilità, il dipendente può astenersi dal contattare i colleghi, dal rispondere a e-mail, telefonate e messaggi, ad accedere o connettersi al sistema informativo aziendale senza conseguenze di natura disciplinare o retributiva. 

CCNL Riscossione Tributi: siglato il Protocollo per il superamento delle misure di contrasto al Covid 19

Confermate fino al 30 aprile 2023 le misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid -19

Il 28 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uila e Unisin il Verbale di Accordo del Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza. 
Innanzitutto, viene confermata sino al 30 aprile 2023 l’efficacia delle misure di contrasto contenute nel “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza” del 21 giugno 2022.
Per quanto riguarda i lavoratori affetti da patologie individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 e i lavoratori disabili destinati diretti della situazione di gravità ai sensi dell’art.3 co. 3 della Legge 104/92 potranno continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sino al 30 giugno 2023.
E’ raccomandato, inoltre, l’utilizzo delle mascherine FFP2 anche successivamente al 30 aprile 2023.
Si continua a far riferimento al Protocollo del 21 giugno 2022 anche per quanto riguarda gli “Orari e flessibilità” e “Pausa Pranzo”.